Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine

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- l’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero permette di garantire una

prassi uniforme;

- eliminando la possibilità della sospensione condizionale si garantisce che

i condannati possano essere espulsi dalla Svizzera non appena è terminata l’esecuzione della pena detentiva;

- poiché l’espulsione dal territorio svizzero è ordinata in un procedimento

giudiziario pubblico, l’effetto preventivo generale è maggiore rispetto a una misura di polizia degli stranieri.

La normativa fa riferimento a quella prevista all’articolo 62 lettera b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)32, che contiene il motivo penale per la revoca di autorizzazioni. A differenza di quanto stabilito dalla disposizione menzionata, non si applica il criterio della condanna a «una pena detentiva di lunga durata», ma quello della condanna a una pena detentiva superiore a un anno. In questo modo si tiene conto della giurisdizione del Tribunale federale riguardo all’articolo 62 lettera b LStr, che interpreta il termine della pena detentiva di lunga durata proprio in questo senso33.

2.1.7 Semiprigionia ed esecuzione per giorni (art. 77b e 79 CP)

Queste modifiche non sono di ordine materiale, ma puramente sistematico: l’articolo 77b disciplina la modalità di esecuzione della semiprigionia e l’articolo 79 l’esecuzione per giorni. Nel diritto vigente, la semiprigionia è invece contemplata dagli articoli 77b e 79.

2.1.8 La sorveglianza elettronica al di fuori dell’istituto di esecuzione (sorveglianza elettronica; art. 79b CP)

Secondo il diritto attuale, il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato, autorizzare l’esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica, in virtù dell’articolo 387 capoverso 4 lettera a CP. Nel 1999 il Consiglio federale aveva concesso ai Cantoni di Berna, Basile Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra e nel 2003 anche al Cantone di Soletta l’autorizzazione per sperimentare l’esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica.

Il 4 dicembre 2009 il Consiglio federale ha deciso di prorogare nuovamente le autorizzazioni dei Cantoni menzionati concedendo l’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica per le pene detentive dai 20 giorni a 1 anno, nonché per le pene detentive di lunga durata al termine dell’esecuzione o in sostituzione di un lavoro esterno per la durata minima da un mese a un anno. I test termineranno al più tardi alla fine del 2015, a condizione che prima non venga introdotta una base legale definitiva, che ormai verrà creata.

A questo proposito, il nuovo articolo 79b riprende la normativa disponibile e applicata già in base alle autorizzazioni per i test concesse dal Consiglio federale. Tuttavia vi è una differenza: attualmente la sorveglianza elettronica è prevista per

32 RS 142.20

33 DTF 135 II 377