Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine
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e ha trasformato le altre mozioni approvate dal Consiglio nazionale in mandati di esame7. Il 3 marzo 2010 anche il Consiglio nazionale ha trasformato le mozioni8.
Per quanto riguarda il diritto penale minorile, nell’estate del 2009 il Consiglio nazionale ha approvato la mozione 08.3797, che chiedeva di aumentare da 22 a 25 anni il limite massimo d’età per l’esecuzione delle misure (mozione Galladé dell’11.12.2008. Giovani che commettono reati: aumento della soglia d’età per misure). Il Consiglio degli Stati non ha ancora trattato questo intervento.
1.1.3 Critiche avanzate dagli esperti e dai Cantoni
Il nuovo sistema di sanzioni è stato criticato anche all’atto pratico, più dagli addetti al perseguimento penale che dagli operatori giudiziari9. Le critiche, avanzate soprattutto nei media, alla fine del 2008 hanno indotto l’Ufficio federale di giustizia (UFG) a consultare vari specialisti della giustizia penale. Gli esperti in materia di perseguimento penale, di giustizia penale e di esecuzione delle pene, pur criticando numerose disposizioni, ritenevano che una revisione non era urgente. Erano del parere che le modifiche del nuovo sistema di sanzioni non andavano effettuate fuori contesto e senza una valutazione accurata.
Nel marzo 2009 il DFGP ha inviato ai membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) un questionario sulle esperienze maturate con il nuovo sistema penale, invitando la CCDGP a esprimere il suo parere riguardo alle modifiche proposte.
I Cantoni hanno criticato in primo luogo le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità pronunciati con la condizionale, reputando mediocri sia l’effetto preventivo sia la funzione sanzionatoria commisurata alla colpa di questi due tipi di pena. Per la pena pecuniaria si chiedeva di sancire un’aliquota giornaliera minima; per quanto riguarda il lavoro di pubblica utilità, la maggioranza degli interpellati riteneva migliore la normativa precedente che lo definiva come modalità di esecuzione e non come sanzione a se stante. Era stato inoltre richiesto di reintrodurre la pena detentiva con la condizionale e la possibilità di scegliere tra la pena detentiva di breve durata e la pena pecuniaria. Cinque Cantoni10 hanno chiesto di limitare l’aliquota giornaliera a 180 giorni. Sei Cantoni11 hanno chiesto di disciplinare in una legge federale l’esecuzione di pene mediante sorveglianza elettronica quale modalità di esecuzione e fase di esecuzione. Per quanto riguarda l’allontanamento giudiziario dal territorio svizzero, la grande maggioranza dei Cantoni era invece del parere che l’abrogazione di tale misura non abbia causato nessuna lacuna da colmare.
Nel maggio 2009 anche la Conferenza delle autorità di inquirenti svizzere (CAIS) ha presentato al DFGP proposte di modifiche concernenti la PG-CP12. In linea di
7Boll. Uff. 2009 S 1304
8Boll. Uff 2010 N 128
9L’opinione degli esperti operanti nell’ambito del perseguimento penale non è
assolutamente unanime, come conferma, infatti, l’affermazione della procuratrice del Cantone di Obvaldo, che ritiene le proposte di modifica «inopportune e assurde» (Esther Omlin, Die Geldstrafe - Noch kaum einheitlich praktiziert und schon wieder geändert? forumpoenale, 2009, 300). Altri esperti esprimono la loro preoccupazione riguardo alla frequenza delle revisioni e auspicano un ritorno alla costanza del diritto (Marc Pellet, Noli me tangere, forumpoenale, 2010, 109).
10 AG, BE, SZ, TG, VD
11 BS, BL, BE, GE, SO, VD
12 La richiesta è disponibile in tedesco sul sito: http://www.ksbscaps.ch/docs_aktu/brf_aenderungsvorschl_at_CP.pdf.