Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
l’esecuzione delle pene detentive da venti giorni a un anno; in seguito all’entrata in vigore del CP riveduto, sarà invece applicata alle pene detentive da uno a sei mesi. In questo modo la sorveglianza elettronica può essere applicata come forma di esecuzione alternativa alle pene detentive inferiori a sei mesi, reintrodotte con la nuova PG-CP. Tenendo conto dell’onere causato da ogni singolo caso di sorveglianza elettronica, questa modalità di esecuzione non sarà prevista per le pene detentive brevissime, ma solo per le pene a partire da un mese.
Le ulteriori condizioni si ispirano ai regolamenti applicati dai Cantoni che partecipano ai test.
2.1.9 Modifiche del diritto vigente
Diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMin): l’aumento del limite di età da 22 a 25 anni per la soppressione delle misure (art. 19 cpv. 2 DPMin) permette ai giovani di concludere una formazione professionale, cosa spesso impossibile se il limite di età è di 22 anni. L’attuale limite di età impone invece di liberare i giovani dall’esecuzione della misura, anche se non hanno ancora acquisito tutte le conoscenze necessarie per svolgere una vita ordinata. La disposizione transitoria (art. 48bis DPMin) prevede un aumento del limite di età per i giovani che, nel momento in cui entra in vigore la modifica, stanno eseguendo una misura. Tale disposizione transitoria è lecita, poiché non comporta un aumento retroattivo di una pena, ma migliora la possibilità di assistere i giovani necessitanti di una misura.
Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP): poiché il lavoro di pubblica utilità non è più considerato una sanzione a se stante, ma una mera modalità di esecuzione, va adeguato l’articolo 352 capoverso 1 CPP, che disciplina le pene che vanno pronunciate nella procedura del decreto d’accusa.
Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM): l’articolo 119 capoverso 1 PPM è stato modificato per gli stessi motivi indicati in riferimento al Codice di procedura penale.
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Le modifiche proposte non avranno ripercussioni dirette sulle finanze o l’effettivo del personale della Confederazione.
3.2 Ripercussione sui Cantoni
Le ripercussioni dirette sulle finanze o l’effettivo del personale dei Cantoni sono difficilmente valutabili.
Potrebbe ripercuotersi positivamente sulle finanze il fatto che le pene pecuniarie possano essere pronunciate soltanto senza condizionale.
D’altro canto la reintroduzione e l’esecuzione delle pene detentive di breve durata nonché l’obbligo di praticare la sorveglianza elettronica in tutti i Cantoni potrebbero comportare un onere finanziario maggiore.