Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine

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Nella misura in cui per un reato grave è prevista una pena pecuniaria, possono essere pronunciate due sanzioni simili, eseguibili senza condizionale; se invece viene pronunciata una pena detentiva, quest’ultima è da considerare sempre una sanzione più incisiva della multa, a prescindere dall’eventuale sospensione condizionale27.

2.1.4 Sospensione condizionale parziale (art. 43 CP; art. 37 CPM)

La sospensione condizionale parziale va mantenuta per le pene detentive e invece esclusa per le pene pecuniarie.

Per la pena detentiva è prevista una sola modifica, ossia la riduzione da tre a due anni del limite massimo per la sospensione condizionale parziale, che quindi ora coincide con quello previsto per la sospensione condizionale totale (art. 42 cpv. 1 CP, art. 36 CPM). Il disciplinamento corrisponde pertanto a quanto previsto dagli articoli 43 capoverso 4 CP e 37 capoverso 4 CPM secondo i disegni del Consiglio federale del 21 settembre 199828. Tuttavia, il messaggio prevedeva che di norma la pena con la condizionale totale fosse sospesa soltanto parzialmente se necessario per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati. La concessione della sospensione condizionale presupponeva quindi una prognosi positiva, ossia l’assenza di una prognosi negativa; questo avrebbe però comportato la necessità di eseguire la pena senza condizionale per impedire all’autore di commettere nuovi reati. Di conseguenza, la sospensione sarebbe stata concessa alle stesse condizioni applicabili al rifiuto parziale. All’atto pratico questo paradosso avrebbe comportato difficoltà quasi insormontabili; inoltre, il motivo legislativo per l’introduzione della sospensione condizionale parziale non era la prevenzione speciale, ma l’intenzione di tenere conto dei desideri di rivalsa. Per questo motivo il Parlamento ha stabilito che la sospensione condizionale parziale è concessa se necessaria «per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore» (art. 43 cpv. 1 CP e art. 37 cpv. 1 CPM). In mancanza di una prognosi negativa, le pene detentive fino a due anni vanno quindi eseguite con la condizionale; per motivi di rivalsa può essere anche solo concessa la sospensione condizionale parziale. Queste considerazioni invece non valgono per le pene di due a tre anni, che vanno eseguite sempre senza condizionale. Non ha senso tenere conto di eventuali desideri di rivalsa sospendendo parzialmente una pena eseguibile senza condizionale. Il Tribunale federale ha quindi attribuito un altro significato alla sospensione condizionale parziale per le pene detentive fino a due anni rispetto alle pene da due a tre anni29. Tuttavia, questa circostanza suscita condanne e non tiene conto del fatto che la sospensione condizionale parziale è sempre stata considerata una compensazione per l’aumento del limite della sospensione condizionale30. Di conseguenza, le pene detentive tra uno e due anni vanno pronunciate con la condizionale parziale se lo impongono motivi di prevenzione speciale.

Per questi motivi s’intende tornare al disegno elaborato dal Consiglio federale nel 1998, poiché alla sospensione condizionale totale e parziale della pena deve applicarsi lo stesso limite massimo. In questo modo la sospensione condizionale

27 DTF 134 IV 80, 90 consid. 7.2.2.

28 FF 1999 1669.

29 DTF 134 IV 53

30 Per ulteriori dettagli riguardo ai reati per i quali è difficile stabilire se la pena debba essere pronunciata senza condizionale o con la condizionale parziale cfr. Günter Stratenwerth, Bemerkungen zu BGE 135 IV 53, forumpoenale 2008, 169 segg.