Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine
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parziale ridiventa una modalità particolare – commisurata alle esigenze di prevenzione generale e ai desideri di rivalsa – della sospensione condizionale totale.
2.1.5 Lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 lett. c e cpv. 4, 37, 38,
39 e 79a CP; art. 30 cpv. 3 lett. c e cpv. 4, 31, 32, 33 CPM)
Oltre alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, il diritto vigente prevede anche il lavoro di pubblica utilità a titolo di pena a se stante. La durata massima di 720 ore (art. 37 CP [vigente] e art. 37 CPM [vigente]), applicando un fattore di commutazione di quattro ore al giorno (art. 39 cpv. 2 CP [vigente] e art. 33 cpv. 2 CPM [vigente]), corrisponde a una pena detentiva di sei mesi.
Come menzionato in precedenza31, la maggioranza dei Cantoni interpellati preferisce eseguire il lavoro di pubblica utilità come modalità di esecuzione e non come sanzione a se stante.
In risposta a tale richiesta, d’ora in poi il lavoro di pubblica utilità verrà previsto come modalità di esecuzione per le pene detentive fino a sei mesi (art. 79a CP) e, a differenza di quanto previsto dal diritto vigente, potrà essere pronunciato su richiesta anche senza consenso dell’autore. Per il resto, il disciplinamento del lavoro di pubblica utilità resta immutato.
2.1.6 L’espulsione dal territorio svizzero (art. 67c [nuovo] CP; art. 50ater [nuovo] CPM)
Nel CP e nel CPM vigenti fino alla fine del 2006, l’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero era prevista come pena accessoria. Indipendentemente dalla decisione in merito alla pena principale poteva essere ordinata con (in virtù dell’art. 41 vCP e art. 32 vCPM) o senza condizionale. Nel caso dell’espulsione dal territorio svizzero ordinata senza condizionale, al momento della liberazione dall’esecuzione della pena e della misura veniva riesaminata la possibilità di sospendere l’espulsione a titolo di prova (cfr. art. 55 cpv. 2 vCP e. art. 40 cpv. 2 vCPM). Con la revisione della PG-CP, l’istituto dell’espulsione dal territorio svizzero era stato abrogato per i seguenti motivi: (1) oltre all’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero, anche la legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) prevedeva un’espulsione basata sul diritto in materia di stranieri; ciò poteva comportare decisioni di espulsione giudiziaria in contrasto con quelle di espulsione amministrativa, il che risultava difficilmente comprensibile per il condannato e l’opinione pubblica. (2). Inoltre, era praticamente impossibile conciliare gli scopi divergenti perseguiti dall’espulsione dal territorio svizzero e dall’espulsione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri. (3) Prevaleva l’opinione che l’espulsione dal territorio svizzero ordinata secondo la LDDS, dalle conseguenze pratiche molto rigorose, fosse sufficiente e che non occorresse prevedere uno strumento analogo nel diritto penale, sconosciuto nella giurisdizione di molti Paesi.
Le contraddizioni tra espulsione giudiziaria ed espulsione amministrativa possono essere eliminate prevedendo le medesime condizioni per ambedue le misure. Il Consiglio federale è del parere che l’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero sia necessaria per i seguenti motivi:
31 N 1.1.3