Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine

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Il diritto vigente non prevede un’aliquota giornaliera minima18, ma stabilisce soltanto un importo massimo di 3 000 franchi. Nei dibattiti parlamentari la richiesta di stabilire un’aliquota minima non è riuscita ad affermarsi; la CAIS raccomanda invece un’aliquota giornaliera minima di 30 franchi19. Pur essendosi pronunciato in un primo momento a sfavore di una aliquota giornaliera minima20, il Tribunale federale ha successivamente precisato la sua giurisprudenza stabilendo che la pena pecuniaria non assume un valore meramente simbolico se l’aliquota giornaliera per gli autori dalle risorse finanziarie modeste21 è di almeno 10 franchi.

Il Consiglio federale è favorevole a un’aliquota giornaliera minima fissata nella legge e propone un importo di 30 franchi. Questo perché l’ammontare massimo della pena pecuniaria si riduce in seguito al nuovo limite di 180 aliquote giornaliere, ragion per cui anche un’aliquota giornaliera minima di 30 franchi permette di tenere sufficientemente conto delle condizioni economiche adeguando le modalità di pagamento (art. 35 cpv. 1 CP e art. 29 cpv. 1 CPM). Inoltre, i calcoli effettuati evidenziano che un’aliquota giornaliera di 30 franchi è appropriata anche in caso di risorse finanziarie modeste22, purché il numero delle aliquote giornaliere secondo il diritto vigente non sia troppo elevato23. In futuro prevarrà tale principio dal momento che il numero massimo di aliquote giornaliere scenderà da 360 a 180.

2.1.2 Pena detentiva (art. 40, 41 e 46 cpv. 1 terzo periodo CP; art. 34, 34a e 40 cpv. 1 terzo periodo CPM )

La revisione del 2002 ha sostituito le pene detentive inferiori a sei mesi con pene pecuniarie e lavoro di pubblica utilità. Le pene detentive con la condizionale inferiori a sei mesi sono escluse; le pene detentive senza condizionale inferiori a sei mesi sono pronunciate soltanto se si prevede che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potrà essere eseguito (art. 41 cpv. 1 CP e art. 34a cpv. 1 CPM)24.

L’attuale modifica permette di reintrodurre le pene detentive superiori a tre giorni, poiché si basa sulla convinzione che le pene detentive di breve durata hanno un effetto dissuasivo maggiore su determinati autori e che le pene detentive, al contrario delle pene pecuniarie, riescono a soddisfare meglio il desiderio di rivalsa della comunità.

La reintroduzione della pena detentiva di breve durata presuppone un adeguamento degli articoli 40 CP e 34 CPM. La durata minima stabilita è di tre giorni. A titolo di deroga è possibile una pena detentiva di uno o due giorni nei casi in cui una pena pecuniaria o una multa viene commutata per mancato pagamento.

18L’avamprogetto prevedeva un’aliquota giornaliera minima di 2 franchi (art. 29 cpv. 2 AP).

La Germania applica un’aliquota giornaliera minima di 1 Euro (art. 40 CP tedesco),

l’Austria di 2 Euro (art 19 cpv. 2 CP austriaco).

19Raccomandazioni speciali della CAIS concernenti la commisurazione della pena,

approvate dall’assemblea dei delegati il 3.11.2006, disponibile sul sito: www.ksbs-

caps.ch/docs_empf/zusatzempfehlungen_i.pdf.

20 DTF 134 IV 60, 72 consid. 6.5.2.

21 DTF 135 IV 180, 184 consid. 1.4.

22 Annette Dolge, Geldstrafen als Ersatz für kurze Freiheitsstrafen-Top oder Flop, Rivista penale svizzera 128 (2010) 58, 64; Horst Schmitt, Mindesttagessatz? Zur Bemessung eines Tagessatzes für Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, forumpoenale 2009, 48.

23 Annette Dolge, Geldstrafen als Ersatz für kurze Freiheitsstrafen - Top oder Flop, Rivista penale svizzera 128 (2010) 64.

24 Per i motivi di tale disciplinamento cfr. Messaggio, 1718 segg.