Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 20 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche

(too big to fail, TBTF)

collegare il suo sostegno sempre a delle condizioni. Sulla base della sua circolare sui sistemi di retribuzione (del 21 ottobre 2009, n. 2010/1) la FINMA si sentirebbe inoltre sempre in diritto di intervenire. Il Centre Patronal ritiene che un divieto integrale delle retribuzioni variabili sia contrario alla Costituzione

5.6 Capitale sociale supplementare (art. 11 – 13 AP-LBCR)

Art. 11 Costituzione

1 Le banche possono costituire capitale sociale supplementare sotto forma di capitale di riserva o di capitale convertibile.

2 Nel caso di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari anche le società madri che non sono banche possono costituire capitale sociale supplementare.

3 Il capitale sociale supplementare può essere utilizzato soltanto per potenziare la dotazione di capitale proprio nell’ambito delle prescrizioni sui fondi propri.

Art. 12 Capitale di riserva

1 L’assemblea generale di una banca avente forma giuridica di società anonima può autorizzare il consiglio di amministrazione, mediante modifica degli statuti, ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione allo scopo di costituire capitale di riserva.

2 L’assemblea generale può limitare l’importo del capitale di riserva e la durata entro cui può essere mantenuto.

3 Gli statuti indicano:

a. un’eventuale limitazione della durata o dell’importo nominale del capitale di riserva;

b. l’importo dei conferimenti da effettuare o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;

c. il tipo di azioni o di buoni di partecipazione, compresi eventuali privilegi, o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;

d. il contenuto e il valore di vantaggi speciali, nonché i nomi dei beneficiari, o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirli;

e. una limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominali o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirla.

4 Entro i limiti dell’autorizzazione il consiglio di amministrazione può procedere all’aumento del capitale azionario. A tale scopo emana le disposizioni necessarie, sempre che non figurino già nella decisione dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne:

a. il valore nominale dell’aumento;

b. il numero e il valore nominale delle azioni;

c. il prezzo di emissione;

d. il tipo di conferimenti;

e. le assunzioni di beni;

f. il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.

5 Per motivi gravi, il consiglio di amministrazione può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti precedenti. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi a condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell’interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo.

6 Gli articoli 651a capoverso 1 e 704 CO non sono applicabili. Per il rimanente le disposizioni sul capitale autorizzato ai sensi degli articoli 651–652h CO sono applicabili per analogia.

Art. 13 Capitale convertibile

1 L’assemblea generale di una banca avente forma giuridica di società anonima può prevedere la costituzione di capitale sotto forma di prestiti convertibili o strumenti di capitale analoghi che, qualora si verifichi un evento determinante, si convertono in azioni o in buoni di partecipazione della società oppure si ammortizzano ottenendo lo stesso effetto (capitale convertibile).

2 L’assemblea generale può limitare l’importo del capitale convertibile.

3 Gli statuti indicano:

a. un’eventuale limitazione dell’importo nominale del capitale convertibile;

b. il tipo di azioni o di buoni di partecipazione, inclusi eventuali privilegi, o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;

c. la limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominative o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirla;

d. le basi di calcolo per il prezzo di emissione o l’autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirle.

4 Entro i limiti dell’autorizzazione il consiglio di amministrazione può emettere prestiti convertibili o strumenti di capitale analoghi. A tale scopo emana le disposizioni necessarie, sempre che non siano già contenute nella decisione dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne:

a. il numero e il valore nominale delle azioni o dei buoni di partecipazione;

b. un’eventuale suddivisione in più prestiti e in diverse parti (programma di conversione del capitale);

c. l’evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;

d. l’importo di emissione o le regole per definirlo;

e. il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

5 Per motivi gravi, il consiglio di amministrazione può escludere o limitare il diritto preferenziale di sottoscrizione degli a-