Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 20 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche

(too big to fail, TBTF)

a. la quota di mercato nelle attività bancarie nazionali, in particolare per quanto concerne le operazioni di deposito e di credito e il traffico dei pagamenti;

b. l’importo dei depositi garantiti secondo l’articolo 37h capoverso 1 che supera l’importo massimo ai sensi dell’articolo 37h capoverso 3 lettera b;

c. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;

d. il profilo di rischio della banca in questione.

3 Il profilo di rischio è determinato dalla struttura delle attività, del bilancio e dell’organizzazione, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d’indebitamento.

I partiti PBD e PPD nonché ASB e VAS sono esplicitamente favorevoli alla definizione e alla constatazione della rilevanza sistemica. Numerosi partecipanti (la CDCF e i Cantoni che aderiscono al suo parere, nonché AG, BE, JU, NW,USS, UBS) esprimono un parere critico sostenendo che la regolamentazione a livello di legge sia poco precisa e che il margine di manovra attribuito alla BNS e alla FINMA sia troppo ampio. Il Cantone VS è espressamente favorevole alla densità normativa a livello di legge.

Secondo l’USAM la definizione della rilevanza sistemica di una banca non è chiara. Come I Verdi, anche l’USAM evidenzia inoltre il fatto che la rilevanza sistemica riguarda diversi livelli e che essa è quindi possibile pure a livello regionale o settoriale. Il CS ritiene che le ripercussioni della struttura organizzativa sul profilo di rischio (art. 8 cpv. 2 lett. d AP-LBCR in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 3 AP-LBCR) nonché sulla probabilità di accadimento di danno e sul relativo potenziale non siano chiare. Anche l’UBS è del parere che la struttura organizzativa non sia determinante per il potenziale di rischio.

Il Cantone UR nonché PPD, PEV e Raiffeisen chiedono che la rilevanza sistemica di una banca non venga determinata dalla BNS, bensì dal Consiglio federale. Il Cantone JU propone di attribuire questa competenza alla FINMA, mentre alla BNS dovrebbe spettare la competenza di eseguire un’analisi della situazione.

L’ASB ritiene importante che nel valutare un istituto finanziario, la BNS possa basarsi su informazioni esistenti senza che all’istituto interessato vengano imposti ulteriori obblighi di reporting e chiarimento. Il gruppo SIX fa notare che le prescrizioni relative alla rilevanza sistemica di una banca potrebbero ripercuotersi anche su altre banche di rilevanza sistemica, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario e che sarebbe dunque necessario rilevare le ripercussioni sulle infrastrutture di mercato.

5.2 Misure essenziali (art. 9 AP-LBCR)

Art. 9 Esigenze particolari

1 Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L’estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica delle banche. Queste esigenze devono essere proporzionali, prendere in considerazione le loro ripercussioni sulle banche interessate e sulla concorrenza e tener conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

a. disporre di fondi propri; questi devono segnatamente:

1. garantire, tenuto conto delle esigenze legali, una capacità di sopportare perdite maggiore delle banche che non hanno rilevanza sistemica;

2. contribuire in misura preponderante, in caso di rischio d’insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica;

3. stimolarle a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro capacità di essere risanate o liquidate;

4. essere commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall’altro;

b. disporre di liquidità che garantisca loro una migliore capacità di assorbire shock di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;

c. ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;

d. essere organizzate, soprattutto a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità