Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 20 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche

(too big to fail, TBTF)

Geiger, l'UDC chiede l'inclusione della struttura di una holding quale elemento essenziale delle misure organizzative.

Il PPD e il PLR nonché economiesuisse, USAM, USI, ASB, ASA, CS e UBS biasimano il fatto che, diversamente dal rapporto della Commissione di esperti, il progetto posto in consultazione si scosti dal pluralismo dei metodi. Prima di attuare il piano di emergenza sarebbe ora ammessa unicamente la prova della trasferibilità delle funzioni di rilevanza sistemica su una banca ponte («bridge bank») e non più quella della capacità di mantenimento mediante altre misure. Il PLR nonché ASB, USS, TK, CR e UBS criticano inoltre le condizioni necessarie per produrre questa prova e ritengono che i criteri per la valutazione da parte della FINMA non siano chiari e siano difficilmente attuabili. Nel caso in cui la prova non venga prodotta, la FINMA dovrebbe accordare un termine supplementare per rimediarvi. Solo dopo la scadenza di questo termine supplementare la FINMA dovrebbe essere autorizzata a ordinare prescrizioni concrete relative all’organizzazione del piano d’emergenza. L’UBS chiede in particolare che venga accordata alla banca la possibilità di proporre misure alternative che esplichino gli stessi effetti. Secondo il parere di CS per poter produrre la prova che le funzioni di rilevanza sistemica possano essere mantenute, sarebbe inoltre assolutamente necessaria una fattispecie legale che permetta una separazione rapida e definitiva in caso di rischio

d’insolvenza; le basi legali esistenti non soddisferebbero queste esigenze.

I Verdi e l’USS affermano che gli effetti di queste misure sarebbero constatabili unicamente nella prassi e che quindi i piani al riguardo non sarebbero sufficienti. Per questo motivo occorrerebbe imporre legalmente alle banche l’esecuzione periodica di corrispondenti esercitazioni.

5.5 Misure di accompagnamento nel settore delle retribuzioni (Art. 10b AP-LBCR)

Art. 10b Misure nel settore delle retribuzioni

1 Se, direttamente o indirettamente, nonostante l’attuazione delle esigenze particolari è accordato un aiuto statale con fondi della Confederazione a una banca di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata del sostegno richiesto, misure relative ai sistemi di retribuzione della stessa.

2 Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno richiesto, il Consiglio federale può in particolare:

a. vietare completamente o in parte il pagamento di retribuzioni variabili;

b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

3 Le banche di rilevanza sistemica hanno l’obbligo di prevedere nei loro accordi di retribuzione una riserva secondo cui, in caso di sostegno statale ai sensi del presente articolo, è possibile intervenire sul diritto alla retribuzione variabile.

Il Cantone UR nonché il PPD, PEV, SIC, Travail.Suisse, USF e FCES sono espressamente favorevoli alle misure nel settore delle retribuzioni. Il PBD e l’UBS respingono invece esplicitamente questa regolamentazione.

Il Cantone BE ritiene che la proposta di regolamentazione sia formulata in maniera troppo restrittiva per risolvere la problematica dei pagamenti di bonus troppo elevati. I Verdi e l’USS propongono invece una limitazione di fondo delle retribuzioni e l’introduzione di salari fissi moderati. Travail.Suisse si esprime a favore di un divieto integrale dei pagamenti di bonus nel caso di sostegno statale. Secondo il parere della SIC occorre inoltre garantire che venga toccato unicamente il gruppo dei manager che genera rischi. Nel caso di un divieto ordinato o di una riduzione delle retribuzioni le banche dovrebbe informare e consultare i suoi partner sociali.

Il CS è dell’avviso che nella sua formulazione e attuazione la prescrizione non sia chiara, in particolare per quanto riguarda la riserva che deve essere prevista negli accordi di retribuzione. UBS respinge una regolamentazione legale delle retribuzioni, poiché lo Stato potrebbe