Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 20 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche

(too big to fail, TBTF)

5.7.2 Passaggio al principio dell’agente pagatore nell’ambito dell’imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario

Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva

Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis (nuova)

1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera o all'estero girati, rimborsati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera quale avente diritto economico;

abis . da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito emessi da una persona domiciliata in Svizzera girati, rimborsati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a un indirizzo in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito. È equiparata all'emissione in Svizzera l'emissione effettuata da una società estera di un gruppo svizzero per la quale garantisce la società madre svizzera.

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo)

1bis Si considera agente pagatore in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 ogni operatore economico che gira, rimborsa o accredita redditi all'avente diritto economico oppure riscuote un simile pagamento in suo favore, indipendentemente dal fatto che detto operatore economico sia il debitore del credito per il quale sono pagati i redditi o sia incaricato dal debitore o dall'avente diritto economico di pagare o di riscuotere i crediti. Si considerano operatori economici segnatamente:

a. persone giuridiche, enti pubblici e loro stabilimenti, investimenti collettivi di capitali, società di persone e stabilimenti d'impresa di società estere; e

b. persone fisiche che, nell'esercizio delle loro attività, girano, rimborsano o accreditano regolarmente o anche soltanto occasionalmente redditi.

Art. 10 cpv. 1 e 1bis (nuovo)

1 L’obbligazione fiscale secondo gli articoli 4 capoverso 1 lettere b-d, 6 e 7 spetta al debitore della prestazione imponibile.

1bis L’obbligazione fiscale secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis spetta all’agente pagatore.

Art. 12 cpv. 1quater (nuovo)

1quater Per i redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis, il credito fiscale sorge al momento della girata, del rimborso o dell'accredito, mentre per i redditi da obbligazioni preponderatamente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) il credito fiscale sorge al momento dell'alienazione o del rimborso sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita o l'ammontare del rimborso.

Art. 13 cpv. 1 lett. abis (nuova)

1 L'imposta preventiva è:

abis. sui redditi di debitori esteri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a: il 35 per cento della prestazione imponibile; su questi redditi di debitori esteri l'agente pagatore deduce, in presenza di una convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito, l'imposta effettivamente riscossa, ma riservata allo Stato estero;

Art. 16 cpv. 1 lett. abis (nuova)

1 L'imposta preventiva scade:

abis. sui redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per i redditi maturati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1quater);

Art. 70c (nuovo) e titolo marginale

L'articolo 4 capoverso 1 lettera abis secondo periodo si applica a obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché ad averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi, prorogati o aumentati a partire dall'entrata in vigore della modifica del ……….

Numerosi partecipanti alla consultazione approvano pienamente la proposta (AI, BS, GE, LU, SH, TI, USAM, Travail.Suisse, ASA, IRV, ASPS, COMCO, FCES, VEB).

La maggioranza accoglie però la proposta con riserve (la CDCF e i Cantoni che aderiscono al suo parere nonché AG, JU, NW, SO, SZ, UR, ZH, PPD, PLR, economiesuisse, USI, ASB, SwissHoldings, BCG, VSPB, SIX, SFA, TK, CS, UBS, Raiffeisen).

Le principali riserve formulate in questo contesto riguardano l’attuazione, che risulta troppo onerosa sul piano tecnico e amministrativo e che richiede quindi più tempo (PLR, ASB, SwissHoldings, CS, UBS, Raiffeisen). Alcuni partecipanti chiedono di trattare la normativa in un progetto separato. Eventualmente bisognerebbe prevedere in questo caso l’esonero fi-