Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 20 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche

(too big to fail, TBTF)

4.3 Principali motivazioni dei contrari

I contrari all’avamprogetto motivano il loro atteggiamento di rifiuto principalmente con

l’argomentazione secondo cui il progetto si scosti in modo essenziale dai risultati della Commissione di esperti. Essi (UDC, UDF, USAM, ASA, UBS) si oppongono soprattutto alla competenza della FINMA di poter intervenire nell’organizzazione delle banche. L’UBS è sostanzialmente del parere che in tempi relativamente normali le grandi banche non traggano alcun vantaggio economico da una garanzia implicita dello Stato. L’UDC adduce inoltre che le ripercussioni delle misure proposte non sarebbero state sufficientemente illustrate.

L’USAM critica le ripercussioni di distorsione del mercato. L’UDF ritiene che la LBCR vigente sia una base legale sufficiente per ordinare misure eventualmente necessarie da parte del Consiglio federale e soprattutto della FINMA.

4.4 Proposte supplementari dei partecipanti alla consultazione

Numerosi partecipanti alla consultazione (la CDCF e i Cantoni che aderiscono al suo parere, nonché BE, JU, LU, NW, SH, ZH, PS, USS, SIC) raccomandano di inasprire le esigenze relative ai fondi propri mediante una maggiore ponderazione del «leverage ratio» (rapporto tra il capitale proprio e il totale di bilancio). Il PS e I Verdi propongono di imporre al Consiglio federale, alla BNS e alla FINMA l’obbligo di presentare al Parlamento un rapporto annuale. In questo contesto I Verdi e l’USS chiedono altresì un «audit» esterno che verifichi

l’identificazione dei rischi sistemici nel settore bancario e le misure adottate dalla BNS e dalla FINMA.

Molti partecipanti (PPD, economiesuisse, USAM, USI, ASB, ASA, TK, UBS) propongono ulteriori modifiche di legge, tra l’altro nel diritto in materia di risanamento bancario (in particolare la protezione da ricorsi dei creditori), nella legge sulla fusione, nel diritto penale e nel diritto in materia di registri. Senza questi adeguamenti di legge la separazione e il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica quale parte del piano d’emergenza non sarebbero giuridicamente possibili.

Coloro che hanno espresso un parere scettico nei confronti del passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore nell’ambito dell’imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario chiedono che queste modifiche fondamentali nell’ambito dell’imposta preventiva siano trattate separatamente dal progetto presentato.

5. Valutazione dettagliata della consultazione

5.1 Rilevanza sistemica (art. 7, 8 AP-LBCR)

Art. 7 Definizione

1 Per banche di rilevanza sistemica s’intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

2 Congiuntamente alle prescrizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero causati dalla rilevanza sistemica di singole banche, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare di ricorrere all’aiuto dello Stato.

Art. 8 Constatazione della rilevanza sistemica

1 La Banca nazionale svizzera, dopo aver consultato la FINMA, definisce mediante decisione quali sono le banche di rilevanza sistemica e quali delle loro funzioni sono di rilevanza sistemica.

2 Per valutare la rilevanza sistemica di una banca, la Banca nazionale svizzera si basa sulle sue dimensioni, sulla sua interconnessione con il sistema finanziario e con l’economia, nonché sulla sostituibilità a breve termine delle sue prestazioni di servizio. Si basa in particolare sui seguenti criteri: