Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 20 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche

(too big to fail, TBTF)

1. Situazione iniziale

La cattiva situazione di una delle due grandi banche può minacciare il funzionamento

dell’intero sistema finanziario e quindi dell’economia svizzera. Lo Stato è praticamente costretto a intervenire con una manovra di salvataggio poiché l’istituto è «too big to fail» (TBTF, ovvero «troppo grande per fallire»). Beneficia pertanto di una garanzia statale implicita che rimuove un meccanismo centrale di sanzioni del mercato.

Alla luce di queste considerazioni, il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato una Commissione di esperti di redigere un rapporto che illustrasse come si possano contenere i rischi sistemici connessi con le grandi imprese. Il 30 settembre 2010 la Commissione di esperti ha presentato al Consiglio federale il suo rapporto finale. Sulla base di questo rapporto, il 13 ottobre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un testo da porre in consultazione.

L’avamprogetto posto in consultazione il 22 dicembre 2010 precisa il rapporto della Commissione di esperti e pone l’accento su quattro misure essenziali nei confronti delle banche di rilevanza sistemica: rafforzamento dei fondi propri, esigenze più rigorose relative alla liquidità, miglioramento della ripartizione dei rischi nonché misure organizzative per garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di crisi. Sono state inoltre regolamentate le retribuzioni variabili in caso di sostegno statale nonché migliorate le condizioni quadro fiscali per il mercato obbligazionario svizzero e in particolare per i «contingent convertibles», i cosiddetti «CoCos».

2. Punti essenziali del progetto

Le proposte di modifica della legge sulle banche definiscono il concetto di banca di rilevanza sistemica nonché le funzioni di rilevanza sistemica. Al riguardo spetterà alla Banca nazionale svizzera (BNS) determinare mediante decisione le singole banche di rilevanza sistemica.

Successivamente sono descritte le esigenze particolari che le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare. Esse concernono i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi nonché l’organizzazione e saranno ulteriormente concretizzate dal Consiglio federale in

un’ordinanza. Sulla base dell’ordinanza, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) stabilirà mediante decisione le esigenze particolari per i singoli istituti interessati. Il Consiglio federale ottiene inoltre la competenza di intervenire nei sistemi di retribuzione variabili di una banca di rilevanza sistemica nel caso in cui quest’ultima riceva il sostegno statale.

Per attuare le prescrizioni più severe della LBCR relative ai fondi propri, le banche di rilevanza sistemica possono costituire capitale su riserva (capitale di riserva) ed emettere capitale convertibile, ad esempio sotto forma di contingent convertible bonds (CoCos). Se al verificarsi di una crisi i fondi propri di base di elevata qualità (common equity) raggiungono una determinata quota di fondi propri (trigger), scatta in linea di principio il piano d’emergenza. In questo caso le funzioni di rilevanza sistemica sono trasferite in breve tempo a un soggetto giuridico indipendente e simultaneamente i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili della banca sono convertiti in fondi propri di base di elevata qualità. I CoCos convertiti in capitale proprio servono, da un lato, a finanziare le funzioni di rilevanza sistemica trasferite al soggetto giuridico indipendente; dall’altro, tale capitale può fornire un contributo a risanare il resto della banca. Il capitale sociale supplementare può essere utilizzato soltanto per potenziare la dotazione di capitale proprio nell’ambito delle prescrizioni sui fondi propri.