Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 16 pagine
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L’articolo elenca qualche ambito (cpv. 2) in maniera non esaustiva come richiesto dalla mozione. Menziona la formazione, l’approvvigionamento idrico ed energetico, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, i trasporti pubblici e privati, i servizi postali e di telecomunicazione e la sanità.
Precisa inoltre i criteri secondo i quali lo Stato deve mirare ad ottimizzare il servizio universale: i beni e le prestazioni devono essere disponibili in tutte le regioni del Paese, accessibili a tutta la popolazione, offerti a un elevato livello di qualità e a prezzi stabiliti secondo principi unitari, abbordabili per tutti e disponibili continuamente (cpv. 3). Infine il finanziamento del servizio deve essere coperto in linea di principio con i prezzi pagati dagli utenti (cpv. 4).
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1.2.2 Spiegazione e valutazione dell’avamprogetto
Gli interventi parlamentari all’origine del progetto intendono ottenere un consenso generale sul servizio universale a livello costituzionale (cfr. in particolare la motivazione della Iv. Pa. Maissen 03.465, 2° paragrafo). Il Consiglio federale non ritiene opportuna una siffatta disposizione di carattere simbolico e programmatico. Tuttavia l’incarico della mozione 05.3232 è vincolante, ragion per cui è posto in consultazione.
Va notato che il mandato conferito dalla mozione 05.3232 non lascia spazio per proporre regole che possano essere fatte valere direttamente dal singolo. Gli ambiti interessati dal servizio universale sono troppo diversi e le misure adottate dalle collettività per ottimizzare l’approvvigionamento sono troppo varie. La norma generale non avrà quindi effetti diretti e concreti, ma assumerà piuttosto una funzione politica simbolica. Solo la legislazione settoriale potrà determinare le misure concrete da adottare nei rispettivi ambiti.
Vi sono pertanto ragioni importanti a sfavore dell’emanazione di una nuova disposizione costituzionale di portata generale. La dottrina teme che una quantità eccessiva di principi costituzionali troppo astratti impoveriscano il potere normativo della Costituzione9. Inoltre la disposizione attuale che poggia sul principio di un servizio universale (art. 43a cpv. 4 Cost.) è entrata in vigore recentemente, nel 2008. Sembra strano volerla già modificare o completare senza che le circostanze siano effettivamente cambiate molto.
Si può anche temere che il nuovo articolo proposto metta eccessivamente l’accento su una visione economica e consumistica focalizzandosi troppo sul servizio universale rispetto agli obiettivi sociali e più generali dell’articolo 41 Cost.
1.2.3 Coordinamento di compiti e finanze
Il rapporto tra l’entità e il costo dei compiti concreti derivanti dalla garanzia del servizio universale dovrà essere esaminato per ogni ambito. Le regole dettagliate derivanti da questa analisi dovranno confluire nella legislazione settoriale; non è possibile garantire un coordinamento dei compiti e delle finanze a livello di articolo costituzionale.
9 Giovanni Biaggini, Entwicklungen und Spannungen im Verfassungsrecht, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verfassungsrecht n. 1 2010, pag. 1, 38–40.