Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 16 pagine

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servizio pubblico12 afferma, al capitolo della continuità, che le prestazioni devono essere fornite senza interruzione. La disponibilità continua prevista dall’avamprogetto comprende diversi criteri temporali in funzione delle caratteristiche di ciascun ambito a valutazione dell’offerta del servizio universale. Il servizio universale dovrà, ad esempio, essere garantito tutto l’anno e non unicamente durante la stagione turistica; l’offerta dovrà essere relativamente stabile da un anno all’altro ed essere accessibile a degli orari che corrispondano alle esigenze degli utenti.

Il capoverso 3, lettere d ed e, affronta la dimensione finanziaria del servizio universale dal punto di vista degli utenti (prezzo dei beni e delle prestazioni). Si rinuncia invece a una disposizione sull’altro lato della dimensione finanziaria, vale a dire sul finanziamento. I legislatori di tutti i livelli hanno adottato soluzioni troppo diverse tra loro, al fine di garantire nei vari ambiti il finanziamento delle misure (altrettanto molteplici) volte a ottimizzare l’approvvigionamento di beni fondamentali. Vi sono ad esempio settori finanziati interamente con i prezzi pagati dagli utenti, come ad esempio quello dell’approvvigionamento elettrico. In altri settori il servizio universale è finanziato interamente con le entrate fiscali, come ad esempio la scuola dell’obbligo. Ma anche nei casi in cui un settore è finanziato complessivamente con i prezzi pagati dagli utenti, finanziamenti trasversali possono servire a garantire il servizio universale anche nelle regioni periferiche. In ultima analisi la scelta di coprire i costi con mezzi diversi dal prezzo pagato dagli utenti o tramite altri meccanismi è una decisione politica. Ciò significherebbe anche che i meccanismi di finanziamento attualmente in vigore e molto diversi tra loro non sarebbero incompatibili con la nuova norma.

2.2 Ulteriori modifiche

L’articolo 43a capoverso 4 Cost. (introdotto soltanto alcuni anni fa, RU 2007 5293) deve essere sostituito con un riferimento al nuovo articolo sul servizio universale per evitare una ridondanza tanto inutile quanto fastidiosa. Non è consigliabile stralciare completamente l’articolo 43a capoverso 4 Cost. per non dare l’impressione di sopprimere uno dei principi applicabili all’attribuzione e allo svolgimento dei compiti dello Stato. Tuttavia questo timore è ingiustificato dal momento che si vuole solo specificare e completare principi già riconosciuti.

Non è necessario adattare o abrogare le disposizioni settoriali poiché la sistemica della Costituzione dimostra chiaramente che il nuovo articolo è di portata generale e consolida un consenso di base sull’idea di servizio universale. Le disposizioni settoriali possono andare oltre oppure derogarvi. Con l’ausilio di alcuni esempi è illustrato qui di seguito il rapporto tra l’articolo costituzionale e le singole disposizioni settoriali.

L’articolo 57 Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, a provvedere alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Quanto all’ordine e alla sicurezza pubblici, la competenza originariamente compete ai Cantoni, benché alla Confederazione spettino svariate competenze nell’ambito della sicurezza tecnica. L’obbligo va decisamente oltre quanto proposto dal nuovo articolo poiché non si tratta solo di un obbligo di agire («si adoperano affinché ...») ma di un obbligo per la collettività di raggiungere l’obiettivo formulato

12 04.076, FF 2004 4075