Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 16 pagine

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– sistemi di concessione (concessione di servizio universale nell’ambito delle telecomunicazioni, alcuni trasporti pubblici, energia idroelettrica);

– gestione dell’offerta tramite un sistema di ordinazione (alcuni trasporti pubblici);

– sovvenzioni (trasporti pubblici);

– amministrazione di prestazioni classiche, senza concorrenza da parte di privati, ma con il loro ausilio (strade);

– amministrazione di prestazioni in concorrenza con privati (posta, compreso il traffico di pagamenti).

I beni e le prestazioni, che rientrano nell’idea del servizio universale, non possono essere enumerati in maniera esaustiva. Anche la mozione 05.3232 lo esclude. Attualmente le collettività pubbliche svizzere si impegnano a garantire il servizio universale in particolare nei seguenti ambiti:

– acqua potabile;

– elettricità;

– assistenza medica;

– medicinali;

– sicurezza e ordine pubblici attraverso una adeguata pianificazione degli spazi pubblici e una presenza delle forze di polizia;

– offerte per il trasporto di persone e merci a livello nazionale, regionale e locale;

– telefono;

– internet;

– invio e ricezione di lettere e pacchi;

– traffico dei pagamenti (bonifici postali).

B. Diverse disposizioni della Costituzione federale e diverse leggi disciplinano il servizio universale in maniera differentemente particolareggiata. Anche i Cantoni hanno le loro legislazioni.

I tipici esempi sono:

– pura competenza federale, concretizzata da una legislazione che prevede essenzialmente misure di polizia (ad es. art. 98 Cost., concretizzato dalla legislazione sulla vigilanza delle banche e delle assicurazioni);

– pura competenza federale senza specifici mandati alla Confederazione, concretizzata da una legislazione contenente il mandato di garantire un servizio e derogando in parte al principio della libertà economica sancito agli articoli 94 capoverso 1 e 4 Cost. (ad es. art. 87 Cost., concretizzato tra l’altro dalla legislazione sulle ferrovie);

– competenza federale con mandato alla Confederazione di garantire un servizio universale per certi beni e servizi (ad es. art. 92 Cost., concretizzato dalla legislazione federale sulle poste e le telecomunicazioni);

– mandato ai Cantoni in un ambito di loro competenza (ad es. art. 62 Cost., concretizzato dalla legislazione sulla scuola cantonale e il diritto intercanto-