Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 16 pagine

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– Il trasferimento di competenze tra la Confederazione e i Cantoni sarebbe possibile modificando nel titolo terzo il capitolo 2 della Costituzione per conferire alla Confederazione la facoltà o il mandato di agire in nuovi ambiti. Questa opzione sarebbe tuttavia mal vista a livello politico poiché metterebbe in questione il valore dell’autonomia cantonale riaffermato dalla NPC11 e gli sforzi intrapresi per evitare il trasferimento degli oneri tra le collettività pubbliche, senza contare che non corrisponderebbe a quanto richiesto dalla mozione 05.3232.

– Il Consiglio federale proporrà modifiche concrete nelle leggi federali al Parlamento se le circostanze lo esigeranno. Il Governo segue costantemente l’evoluzione dei settori interessati e adotterà tutte le misure necessarie, ad esempio adeguando le ordinanze in funzione delle nuove situazioni. Ciò tuttavia non basterebbe a soddisfare le richieste della mozione 05.3232.

1.4 Disbrigo di interventi parlamentari

L’attuale procedura di consultazione è una tappa verso l’attuazione della mozione 05.3232. L’iniziativa parlamentare Maissen 03.465, in sospeso, diventerà obsoleta poiché la mozione ha ripreso le sue richieste e sarà attuata.

2 Spiegazioni alle singole disposizioni

2.1 Art. 41a Cost.

Il capoverso 1 contiene il mandato generale, indirizzato alle collettività pubbliche a tutti i livelli di impegnarsi a favore del servizio universale nel limite delle loro competenze. Sono menzionati esplicitamente solo la Confederazione e i Cantoni, mentre i Comuni sono, come è consuetudine nella Costituzione, compresi nei Cantoni. La disposizione non crea diritti che possano essere fatti valere direttamente dal singolo né obblighi di fornire risultati da parte delle collettività pubbliche alle quali è chiesto però di agire. Non conferisce competenze. La precisazione secondo la quale la Confederazione e i Cantoni agiscono «nel limite delle loro competenze» (ad esempio), inserita in diversi articoli del capitolo sulle competenze (art. 54 segg., cfr. ad es. gli art. 57 cpv. 1, 61a cpv. 1, 72 cpv. 2 e 89 cpv. 1 Cost.), è sottointesa. Non è necessario esplicitarla poiché il capitolo tratta i principi generali e poiché il concetto si deduce dalle disposizioni generali concernenti la ripartizione delle competenze. È nel capitolo sulle competenze che è necessario evitare qualsiasi tipo di fraintendimento. Anche l’espressione «a complemento della responsabilità e dell’iniziativa private» dell’articolo 41 Cost. è superflua, poiché ripeterebbe semplicemente il principio della sussidiarietà ribadito nella NPC (art. 5a Cost.).

L’articolo 41a non presenta una clausola di sussidiarietà, a differenza dell’articolo 41 e di diverse altre disposizione del capitolo sulle competenze. Ma vista la cronologia degli articoli 41, 5a e 41a, è chiaro che dall’assenza di questa clausola non si può dedurre che l’articolo 41a deroghi al principio della sussidiarietà. In occasione della revisione totale della Costituzione del 1999 il principio della sussidiarietà non era ancora stato esplicitamente inserito nella Costituzione. Oggi, dove è il caso

11 NPC: La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni; cfr. i nuovi articoli 5a, 43a cpv. 1, 46 cpv. 3, 47 Cost; RU 2007 5293.