Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 16 pagine

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e l’impiego dell’infrastruttura» «la garanzia dell’approvvigionamento di base» (n. 32 e 34), benché limitatamente all’infrastruttura.

5 Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nel legiferare su strumenti concreti di servizio universale occorre tenere conto degli impegni internazionali della Svizzera, in particolare del diritto internazionale della concorrenza e del commercio (eliminazione delle barriere commerciali, divieto di sussidi statali, ecc.) e dei principi di non discriminazione degli stranieri, ad esempio nei trattati bilaterali con l’UE. Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I dell’ONU; RS 0.103.1) contiene inoltre una serie di disposizioni che vanno nella stessa direzione dell’avamprogetto. I due testi non sono in conflitto.

5.2 Forma dell’atto

La mozione prescrive la forma della revisione della Costituzione. Principi di natura programmatoria possono essere integrati nella Costituzione, benché non vi sia una necessità dal punto di vista giuridico.

5.3 Subordinazione al freno alle spese e rispetto dei principi della legge sui sussidi

L’articolo costituzionale proposto, di natura puramente programmatoria, non ha conseguenze finanziarie dirette e non interferisce né sul freno alle spese, né sulla legge sui sussidi.

5.4 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto non prevede modifiche all’attuale ripartizione delle competenze. In particolare non prevede nuove competenze legislative per la Confederazione né competenze di emanare ordinanze da parte del Consiglio federale.