Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 16 pagine

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nale; art. 57 Cost., che concerne un ambito della sicurezza e dell’ordine pubblici in cui la competenza principale è dei Cantoni);

– materia non specificatamente menzionata dalla Costituzione nella quale il servizio universale è garantito principalmente dal settore privato; la legislazione si limita essenzialmente alle misure di polizia a tutti i livelli dello Stato (ad es. commercio al dettaglio).

C. La Costituzione trasmette alla Confederazione, in diversi ambiti, competenze che offrono al legislatore federale un più ampio margine di manovra per adattare il regime del servizio universale. Alcuni ambiti fondamentali rimangono tuttavia di competenza dei Cantoni e dei Comuni.

Sulla base dell’articolo 92 Cost., il legislatore federale può ad esempio ampliare o ridurre a sua discrezione il servizio universale nel settore delle poste e delle telecomunicazioni in funzione delle circostanze. Analogamente i legislatori cantonali e comunali possono adattare le modalità di smaltimento dei rifiuti oppure interrompere o ripristinare l’esercizio delle reti pubbliche di fornitura di gas esistenti. Il quadro imposto dalla legislazione federale sulla base dell’articolo 91 Cost. all’esercizio di queste reti, che si trova nella legge sugli impianti di trasporto in condotta8, può essere modificato dal legislatore federale e dal Governo. In maniera generale, si può constatare che praticamente nessuna delle misure esaminate oggi richiede modifiche della Costituzione, essendo già presenti le basi costituzionali.

Esistono però degli ambiti in cui manca una base costituzionale per un intervento sul mercato o per un’offerta di beni e servizi da parte dello Stato. Si pensi in particolare a quegli ambiti in cui il servizio universale è garantito dall’economia privata e in cui lo Stato si limita a prevedere delle misure di polizia per evitare gli abusi (ad es. l’ambito dei servizi finanziari nella misura in cui possano essere in qualche modo compresi nella nozione di servizio universale). Rimane comunque il fatto che non sia possibile né auspicabile creare una base giuridica per l’intervento dello Stato sul mercato di questi beni e servizi sotto forma di articolo costituzionale generale.

1.2 Contenuto e valutazione del progetto presentato

1.2.1 Panoramica

Gli interventi parlamentari all’origine del presente rapporto chiedono l’elaborazione di un nuovo articolo costituzionale che sancisca i principi alla base del servizio universale, come l’articolo 73 Cost. sancisce il principio dello sviluppo sostenibile.

Secondo l’avamprogetto allegato, la nuova disposizione seguirebbe l’articolo 41 che contiene gli obiettivi sociali della Costituzione. È un modo per dire che non si creano nuovi diritti e obblighi per i singoli e che la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni rimane immutata. Il nuovo articolo incita le collettività pubbliche a tutti i livelli dello Stato federale ad impegnarsi a favore di un servizio universale della miglior qualità possibile. Come è il caso per l’articolo sugli obiettivi sociali, anche l’articolo sul servizio universale non rappresenta una base costituzionale da cui desumere diritti diretti a prestazioni dello Stato.

8 Legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta, LITC, RS 746.1, ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta, OITC, RS 746.11.