Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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Il 21 marzo 2012 il Consiglio federale ha infine incaricato il DFGP di chiarire la portata di un’ampia revisione di legge nel campo d’applicazione della firma elettronica e di sottoporgli entro la fine del 2012 una proposta sull’ulteriore modo di procedere. Si tratta in particolare di elaborare una nuova normativa per gli «scritti elettronici semplici» o di creare un diritto di notifica per via elettronica. Il DFGP dovrà inoltre studiare le possibilità di diminuire i requisiti che deve soddisfare la firma elettronica qualificata per essere riconosciuta come equivalente della firma autografa. È stato più volte criticato che la procedura è troppo complicata e va snellita. Il pertinente rapporto tratterà anche tale aspetto.

1.2 Obiettivi della revisione

Con la presente revisione s’intendono raggiungere principalmente tre obiettivi.

- Innanzitutto, a complemento dell’attuale firma elettronica qualificata, accessibile solo per

le persone fisiche, s’intende definire un’ulteriore firma elettronica regolamentata che potrà essere utilizzata anche da persone giuridiche e autorità e le cui disposizioni tecniche di esecuzione potranno eventualmente essere adattate alle esigenze poste dell’uso commerciale. Il legislatore che dovrà disciplinare le prescrizioni di forma da applicare in una determinata procedura potrà così scegliere tra l’attuale firma elettronica qualificata per i casi particolari e la nuova firma elettronica regolamentata per i casi di normale amministrazione.

- In secondo luogo va elaborata una base legale che permetta di regolamentare, oltre alla

firma elettronica, anche l’autentificazione sicura con i prodotti dei servizi di certificazione. Nella prassi la fiducia tra i partner nello scambio elettronico non viene, nella maggior parte dei casi, stabilita attraverso una comunicazione firmata bensì dall’autenticazione da parte di un servizio on line.

- Infine, laddove possibile, s’intende procedere a una semplificazione terminologica nelle

diverse leggi e ordinanze che disciplinano la firma elettronica.

Inoltre, nel corso dei lavori di revisione, è stata valutata la possibilità di introdurre eventualmente un sistema marcatempo come elemento obbligatorio di una firma elettronica qualificata.

Per i primi due punti attualmente la FiEle non prevede una sufficiente norma di delega. Con la revisione s’intende pertanto conferire al Consiglio federale la competenza di disciplinare nell’ordinanza e con prescrizioni tecniche un ulteriore tipo di firma e altre applicazioni per i certificati, in particolare l’autenticazione.

Le modifiche non incideranno sui concetti e sui principi esistenti nell’attuale normativa, come ad esempio la base volontaria del prestatore e la regolamentazione non esaustiva dei prodotti di certificazione; in vista di un futuro riconoscimento internazionale, le modifiche non intaccheranno neppure la compatibilità della legislazione svizzera con la direttiva

1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (qui di seguito direttiva UE). Per questo motivo, laddove non è stata necessaria una modifica per motivi di contenuto, è stata mantenuta anche la struttura - piuttosto atipica per la Svizzera - della legge, con le sue ampie definizioni dei termini e la terminologia prevalentemente europea.

Se si osservano i risultati della revisione dal punto di vista della gamma dei prodotti dei prestatori di servizi di certificazione, la situazione si presenta come segue.

- qualsiasi prestatore può fornire certificati e altri prodotti di certificazione per qualsiasi tipo

di applicazione, tranne il certificato regolamentato, il certificato qualificato e il sistema marcatempo qualificato;

- un prestatore riconosciuto secondo la FiEle può fornire tutti prodotti di cui sopra e inoltre i

tre prodotti regolamentati dalla FiEle: