Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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Il capoverso 2 precisa esplicitamente, a differenza della legge in vigore, che un certificato qualificato può essere utilizzato soltanto per la firma elettronica. Anche questa precisazione è contraria al principio della presente revisione, secondo cui vanno fatte soltanto le modifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati. Tuttavia attualmente tale restrizione è formulata soltanto nelle prescrizioni tecniche e amministrative (PTA, RS 943.032.1, allegato), che prevedono un determinato valore per il campo «key usage», appunto quello per la firma di documenti. I non specialisti sono sempre stati urtati dal fatto che una restrizione così importante, che è manifestamente dettata da motivi tecnici e che in un primo momento è plausibile soltanto ai tecnici, non sia formulata esplicitamente nella legge.

Il capoverso 3 riprende l’attuale articolo 7 capoverso 1 lettera b.

2.1.6 Sezione 5: Doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 9 Rilascio dei certificati regolamentati

Le regole di procedura per la richiesta di un certificato regolamentato devono d’ora in poi essere estese anche alle «unità IDI». Per questo il capoverso 1 è suddiviso in due lettere. La lettera a definisce, come finora, la procedura per le persone fisiche, la lettera b quella per la registrazione di certificati regolamentati di «unità IDI». Le persone fisiche che sono nello stesso tempo unità IDI, devono presentarsi personalmente, come previsto dalla lettera a.

La seconda parte del capoverso 1 vigente, un po’ sovraccarica, è stata spostata in due nuovi capoversi 2 e 3. Ne consegue una nuova numerazione dei capoversi successivi.

Art. 11 (art. 10 vigente) Annullamento dei certificati regolamentati

Secondo la nuova formulazione al capoverso 1 lettera b, l’annullamento di un certificato sarà ora anche possibile se emerge che informazioni professionali o di altro genere relative alla persona (cfr. art. 6b cpv. 2) sono chiaramente errate, indipendentemente dal fatto che lo fossero sin dall’inizio o che lo siano diventate.

Art. 12 (art. 11 vigente) Servizi relativi alle liste dei certificati regolamentati

La nuova formulazione del capoverso 2 elimina un’attuale incertezza.

Art. 13 (art. 12 vigente) Sistema marcatempo qualificato

L’aggiunta dell’aggettivo «qualificato» nel titolo permette di distinguere il sistema marcatempo di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, particolarmente affidabile, da un qualsiasi altro sistema marcatempo.

Art. 17 (art. 16 vigente ) Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

L’aggiunta dell’aggettivo «riconosciuti» permette di chiarire che la disposizioni non si applica ai servizi di certificazione di un qualsiasi prestatore.

Art. 20 (art. 19 vigente)

Ai fini di una maggiore chiarezza terminologica, «certificato» è stato sostituito da «certificato digitale».