Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine
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Art. 59a Responsabilità per la chiave di creazione della firma
La responsabilità vigente del titolare di una chiave per i certificati qualificati sarà estesa anche ai certificati regolamentati, poiché tale responsabilità costituisce una base fondamentale per l’accettazione da parte di terzi; senza di essa il certificato regolamentato avrebbe poco valore agli occhi di chi vi si affida. Tuttavia la responsabilità sarà limitata alle applicazioni della firma e non sarà valida per l’autenticazione o altre applicazioni. Per questo motivo il termine «chiave di creazione della firma» non è qui sostituito con il termine più generico «chiave crittografica».
2.2.2 Estensione della competenza di delega
Diverse leggi federali di procedura prevedono che determinati dati siano provvisti di firma elettronica riconosciuta. Con l’introduzione della firma elettronica regolamentata, in futuro, oltre alla firma elettronica qualificata, sarà a disposizione una seconda firma elettronica riconosciuta secondo la FiEle. Occorrerà pertanto disciplinare a livello di ordinanza quale firma elettronica vada applicata. Ciò richiede la delega della competenza necessaria al Consiglio federale.
Ciò riguarda i seguenti articoli:
- articolo 21a capoverso 2 e articolo 34 capoverso 1bisdella legge federale del 20 dicem-
bre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021);
- articolo 130 capoverso 2 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (RS 272); e
- articolo 110 capoverso 2 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (RS 312.0).
Mentre la norme di delega di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge federale
dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1) è già sufficiente, occorre crearne una a favore del Tribunale federale all’articolo 42 capoverso 4 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
L’adeguamento e la semplificazione terminologica nell’ambito del disciplinamento della firma elettronica comporterà la modifica di diverse ordinanze. Il termine di firma elettronica è utilizzato in particolare nelle seguenti disposizioni di esecuzione:
- articolo 14a capoverso 2 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità
dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI; RS 143.11);
- articolo 27kbiscapoversi 2 e 3 e articolo 27d capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza del
24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11);
- articolo 4 capoverso 2 lettera f, articolo 6 capoversi 1, 2 e 3, articolo 9 capoversi 4 e 5 e
articolo 12 capoverso 1 lettere c e d dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (RS 172.021.2);
- articolo 2 lettera d e articolo 4 capoverso 3 del regolamento del Tribunale federale del
5 dicembre 2006 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori
(RCETF; RS 173.110.29);
- articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio
(ORC; RS 221.411);
- articolo 8 capoverso 2 e articolo 13 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del
15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC;
RS 221.415);
- articolo 2 lettere a e b, articolo 5 capoverso 2 lettera c, articolo 7, articolo 10 capoverso 3,
articolo 13 capoverso 1 lettere c e d e articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza del
18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (RS 272.1);
- articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione
per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento (RS 281.112.1);
- articolo 17 capoverso 3 lettera c e capoverso 4 dell’ordinanza del 21 novembre 2007
sull’armonizzazione dei registri (OArRa; SR 431.021);