Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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- lett. e : certificato digitale

Finora il termine «certificato digitale» è stato usato per definire ulteriormente il «certificato qualificato» senza che il termine stesso fosse definito nella legge. Ciò costituisce una trasgressione della sistematica delle definizioni e un’anomalia rispetto alla direttiva UE e alla legislazione dei Paesi limitrofi. Anche la legislazione esecutiva ha introdotto esplicitamente la definizione. Anche se la nuova definizione, che non comporta alcuna modifica materiale, è contraria ai principi della presente revisione, secondo cui vanno apportate soltanto le modifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti al capitolo 1.2, essa garantisce tuttavia una migliore comprensione e una maggiore coerenza della sistematica.

A differenza del certificato regolamentato o del certificato qualificato, in un certificato digitale qualsiasi, la coppia di chiavi può in linea di massima essere attribuita, oltre che a una persona, anche a un oggetto, ad esempio a una macchina o a una pagina web. Nella terminologia inglese per tali oggetti si usa spesso il termini «entity». Si è qui optato per il termine «titolare» per il semplice motivo che non è stata trovata una soluzione alternativa convincente. Il calco del termine inglese («entità») o una soluzione quale «oggetto» è parsa troppo poco comprensibile.

- lettera f: certificato regolamentato

Il nuovo certificato regolamentato è definito secondo l’esempio del certificato qualificato finora definito alla lettera f. Secondo i requisiti previsti dall’articolo 7, si tratta di un certificato digitale più semplice e più generale rispetto al certificato qualificato e rappresenta ora la base di quest’ultimo. A seguito della semplificazione terminologica è ora integrato il requisito per cui il certificato regolamentato deve essere rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione.

- lettera g: certificato qualificato

Si tratta del certificato qualificato finora definito alla lettera f. Secondo la nuova sistematica è una forma particolare del certificato regolamentato, introdotto alla lettera f, e deve soddisfare alcuni requisiti supplementari. Tutto sommato si tratta dei requisiti sinora vigenti, fatta eccezione per il fatto che, come il certificato regolamentato, dovrà sempre essere rilasciato da un fornitore riconosciuto.

2.1.3 Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

L’attuale sistema del riconoscimento non sarà in linea di massima modificato. Una variante esaminata, ma poi esclusa, era quella di prevedere un riconoscimento diverso per i prestatori che offrono solo semplici certificati regolamentati e per quelli che offrono anche certificati qualificati. Una soluzione di questo tipo avrebbe tuttavia reso più complesso il sistema di riconoscimento, senza rispondere ad un’esigenza reale.

La soluzione proposta, che non modifica il testo esistente, prevede soltanto un tipo di riconoscimento per prestatori di servizi. Il presupposto è che questi siano in grado di offrire certificati qualificati. Sono pertanto anche in grado di offrire certificati regolamentati, essendo i certificati qualificati certificati regolamentati che soddisfano criteri più severi. I prestatori di servizi finora riconosciuti possono pertanto offrire in futuro un ulteriore tipo di certificato disciplinato dalla legge – e ovviamente potranno continuare a offrirne anche altri, non disciplinati per legge.

Ci si è pertanto limitati ad adattare i rinvii alla cessazione d’attività (nuovo art. 14) e alla responsabilità (nuovo art. 17) che figurano all’articolo 3 capoverso 1 lettera f.

2.1.4 Sezione 3: Generazione, salvataggio e applicazione di chiavi crittografiche

L’attuale titolo «Generazione e utilizzazione di chiavi per la creazione di una firma e di chiavi per la verifica della firma» ha dovuto essere formulato in maniera più generale, poiché in futuro questa sezione contemplerà anche le chiavi per l’autenticazione e per altre applicazioni di certificati. Per esprimere in maniera sufficientemente generale il concetto è stato scelto il termine di «chiavi crittografiche». Occorre osservare che per quanto riguarda il campo