Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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Nell’avamprogetto la questione dell’identità del titolare, attualmente disciplinata alla lettera c, è oggetto di tre lettere (c, d ed e). Le lettera c disciplina il nome o, per le persone giuridiche, la designazione del titolare della chiave e prevede l’aggiunta di un elemento distintivo per evitare problemi di omonimia. L’espressione «titolare della chiave per la verifica della firma» della legge vigente, è sostituita da «titolare della chiave crittografica privata». Tale modifica permette ancora una volta di estendere il campo d’applicazione della legge a altre applicazioni di certificati e di correggere un’inesattezza risalente all’epoca dell’elaborazione della legge; infatti si sarebbe da sempre dovuto parlare di «chiave per la creazione della firma», analogamente all’attuale capoverso 2 lettera a, e non di «chiave per la verifica della firma», termine meno appropriato. La chiave pubblica è invece attribuita al titolare nella lettera f (lettera d vigente).

La lettera d, che, come sinora, autorizza gli pseudonimi, si applica soltanto alle persone fisiche. La lettera e, che prevede come identificazione univoca il numero IDI, riguarda soltanto le unità IDI.

La lettera f sostituisce la lettera d vigente e, invece di menzionare la «chiave per la verifica della firma», parla più in generale di «chiave crittografica pubblica», poiché i certificati regolamentati possono essere previsti non soltanto per la firma, ma ad esempio anche per l’autenticazione.

La lettera g vigente, secondo cui il certificato deve contenere informazioni in merito al riconoscimento del prestatore, è stata abrogata poiché si tratta di una specificità svizzera.

Lettera h: dando la possibilità a persone giuridiche di utilizzare una firma che soddisfi le esigenze di qualità definite dalla legge, si può qui, come anche per il sistema marcatempo, rinunciare all’anomalia costituita dal fatto che i prestatori di servizi di certificazione sono le sole persone non fisiche a ricevere un certificato qualificato e dunque a usufruire di una firma qualificata. Grazie all’introduzione della firma elettronica regolamentata, che si fonda su un certificato regolamentato, tale anomalia è eliminata.

Il capoverso 3 dell’avamprogetto suddivide l’attuale capoverso 2 lettera a, che riguarda l’eventuale indicazione di dati aggiuntivi e la rappresentanza, in due lettere (lettere a e b). La lettera a menziona le qualità specifiche e fornisce a titolo di esempio le qualifiche professionali che sono sovente indicate nella prassi.

La rappresentanza, ora menzionata alla lettera b è possibile anche nei certificati regolamentati non qualificati, ma solo per le persone fisiche. Nell’ambito dei lavori preliminari è stata esaminata la possibilità di inserire questa menzione soltanto nei certificati qualificati, ma non si sono trovati motivi validi per una tale restrizione.

Le lettere c e d sostituiscono le lettere b e c vigenti. La rielaborazione intende unicamente rendere il testo più chiaro.

Art. 8 Requisiti dei certificati qualificati

Poiché la maggior parte dei requisiti richiesti finora per il certificato qualificato sono integrati nell’articolo precedente sui requisiti per il certificato regolamentato, il nuovo articolo 8 elenca soltanto i requisiti supplementari per il certificato qualificato, in quanto forma particolare di certificato regolamentato. Complessivamente e fatte salve le modifiche esplicite, le esigenze riprese per motivi sistematici (art. 2 lett. g) dal nuovo articolo 7 e quelle specifiche

dell’articolo 8 corrispondono alle esigenze attuali poste al certificato qualificato.

Il capoverso 1 enuncia la principale differenza del certificato qualificato rispetto al certificato regolamentato, ossia la restrizione alle persone fisiche.