Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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d’applicazione normativo sono contemplate soltanto le chiavi crittografiche necessarie nell’ambito dei certificati regolamentati.

Art. 6

In quanto attuazione dell’allegato III della direttiva UE sulla firma elettronica, l’articolo 6 parla finora solo dell’utilizzazione della firma. D’ora in poi – come descritto al capitolo 1.3.1 – il Consiglio federale avrà anche la competenza di disciplinare altre applicazioni di certificati e delle relative chiavi, in particolare l’autenticazione. Per questo motivo l’articolo non parla più di firma e di verifica della firma ma di applicazione di chiavi in generale.

Il capoverso 3 vigente dell’articolo 6 riprende quasi alla lettera l’allegato IV della direttiva UE. Per diverse ragioni è un corpo estraneo in una legge svizzera, poiché nella versione attuale contiene soltanto una raccomandazione e si indirizza separatamente a destinatari difficilmente identificabili, in particolare a fornitori di pdf-viewer. Occorre chiedersi se ciononostante le disposizioni vadano mantenute per coerenza e conformità con la direttive UE, tuttavia in forma di una disposizione potestativa con direttive per il Consiglio federale. Si è infine optato per la variante che prevede lo stralcio del capoverso, poiché quest’ultimo ha mero carattere dichiarativo e non è né attuabile né necessario nella prassi. È nell’interesse del destinatario di una firma elettronica utilizzare strumenti di verifica adeguati.

2.1.5 Sezione 4: Certificati regolamentati

Poiché questa sezione disciplina ora due tipi di certificati, il certificato regolamentato e il certificato qualificato in quanto forma speciale di certificato regolamentato, il titolo «Certificati qualificati» è stato sostituito con «Certificati regolamentati».

Art. 7 Requisiti per tutti i certificati regolamentati

Dal punto di vista materiale, l’articolo 7 riprende per tutti i certificati regolamentati la maggior parte dei requisiti posti finora al certificato qualificato secondo l’articolo 7 vigente. I requisiti aggiuntivi, validi soltanto per il certificato qualificato, si trovano nel nuovo articolo 8.

A differenza dei certificati qualificati, che possono essere rilasciati soltanto per le persone fisiche, i certificati regolamentati possono essere rilasciati anche alle persone giuridiche e alle autorità. Tale specificità non è stata menzionata in una lettera del capoverso 2, bensì è stata messa maggiormente in risalto nel nuovo capoverso 1.

L’uso del termine «unità IDI» secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03), permette di includere la maggior parte delle persone giuridiche e delle autorità. Oltre ai soggetti di diritto iscritti nel registro di commercio (art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 LIDI), sono contemplate anche altre persone giuridiche. Nel termine «unità IDI» rientrano in particolare anche le autorità e i tribunali (art. 3 cpv. 1 lett. c

n. 7 LIDI). Le sole persone giuridiche non contemplate sono quelle che non figurano nel registro IDI, ad esempio alcune associazioni o fondazioni. Per queste ultime erano ipotizzabili due soluzioni: o menzionarle a parte o, escluderle consapevolmente. Il presente avamprogetto ha optato per la seconda soluzione. Una persona giuridica che non soddisfa le condizioni d’iscrizione al registro IDI previste dall’articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI, che ad esempio non ha contatti con un’autorità, non potrà vedersi attribuire un’identità elettronica sotto forma di certificato regolamentato. La verifica dell’identità da parte del prestatore di servizi di certificazione potrebbe rivelarsi onerosa. Se una siffatta persona giuridica intendesse partecipare lo stesso al commercio elettronico – cosa poco probabile – può farlo per il tramite di una persona fisica che la rappresenta.

Il campo d’applicazione della lettera b è stato esteso, come dappertutto nel testo di legge, ai certificati regolamentati.