Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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piere. Il valore di determinati prodotti e procedure nelle relazioni giuridiche è disciplinato in altri atti legislativi. L’articolo 14 capoverso 2bisdel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) disciplina ad esempio il riconoscimento della firma elettronica in sostituzione della firma autografa. Per quanto riguarda il nuovo certificato regolamentato e la nuova firma elettronica regolamentata il legislatore competente sarà libero di ammetterle o meno per determinate funzioni, alla stregua delle autorità in materia di IVA che in relazione all’inoltro di fatture per la deduzione dell’imposta precedente hanno accettato un certificato definito da loro stesse. Analogamente, i partner commerciali possono convenire una forma per la quale è sufficiente un certificato regolamentato, come già successo con gli accordi EDI nell’ambito degli scambi elettronici di massa. A differenza di quanto previsto finora, a tal fine il presente avamprogetto mette a disposizione un certificato e una procedura di firma disciplinati in maniera uniforme.

Se ci si attiene strettamente a questi presupposti, non vi è pericolo che un certificato intestato a un’impresa induca a supporre un potere di rappresentanza. Per prevenire ulteriormente un simile malinteso tale limitazione è formulata anche in un nuovo capoverso 2 dell’articolo sullo scopo (articolo 1).

Fintanto che non ne risultano intaccati il certificato qualificato e la firma elettronica qualificata nonché la loro compatibilità con la direttiva UE e non si limita il libero mercato, né in riferimento ai prodotti né in riferimento ai fornitori, non vi è motivo di rinunciare alla regolamentazione statale di ulteriori prodotti di certificazione da mettere a disposizione dell’economia. La disciplina proposta mette in un certo senso a disposizione, a livello tecnico-organizzativo, per numerosi campi d’applicazione un‘«ancora di fiducia» disciplinata dallo Stato e promuove o crea mercati in tale settore. Sarà compito delle parti coinvolte, di ulteriori atti legislativi e della dottrina definire il valore giuridico da attribuire alle applicazioni di questi prodotti standardizzati.

1.3.3 Autenticazione

Per una corrispondenza commerciale elettronica proficua tra privati e con le autorità è importante sapere con sicurezza con chi si sta comunicando e avere la possibilità di accertare che l’altra parte è veramente quella che dice di essere. Quando 10 anni fa fu creata la FiEle attualmente in vigore, si pensava che la corrispondenza elettronica riguardasse soprattutto lo scambio di messaggi sotto forma di e-mail o di dati strutturati e la sicurezza circa l’identità dei mittenti sarebbe pertanto stata comprovata tramite messaggi con firma elettronica. Questo modello di comunicazione si è instaurato solo in alcuni segmenti commerciali e soprattutto per la corrispondenza tra professionisti. La comunicazione on line invece funziona sempre più spesso secondo il modello per cui un comunicante – spesso il cliente o il cittadino – si collega ad un sistema di applicazione o portale dell’altro comunicante – nella maggior parte dei casi una società o un’autorità – e attraverso questo sistema svolge la sua operazione. Oppure il collegamento avviene ad un livello inferiore, in cui l’applicazione del cliente si collega al servizio web del prestatore di servizi e i due programmi si autentificano reciprocamente. In entrambi i casi la sicurezza circa l’identità dei comunicanti è immediatamente assicurata dal collegamento dei due sistemi attraverso la cosiddetta autenticazione (dal lato di chi si collega o dal lato del servizio). Benché anche con questa procedura siano trasmessi a un livello inferiore messaggi firmati, la non è apposta intenzionalmente. Di conseguenza sono di norma utilizzati anche gli stessi certificati come quelli impiegati per la firma elettronica, tuttavia non lo stesso certificato per entrambe le applicazioni, per evitare accessi e abusi da parte di terzi. Il mondo dell’economia chiede da tempo anche per determinati casi di autentificazione un certificato regolamentato dallo Stato che grazie al suo carattere ufficiale e una qualità regolamentata possa rappresentare una sorta di «ancora di fiducia», rendendo così maggiormente sicura la situazione.

L’attuale certificato qualificato è predestinato ad essere utilizzato per la firma elettronica, in particolare la firma elettronica qualificata con i suoi particolari effetti. Per motivi tecnici, e per evitare il rischio di determinati attacchi informatici contro la firma sicura, anche

l’avamrpogetto prevede di limitarne l’uso alla firma elettronica.