Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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1.3.5 Modifiche terminologiche

La base per un’importante semplificazione terminologica è già stata descritta al capitolo 1.3.1 nelle spiegazioni in merito alle nuove definizioni dei certificati. Secondo tale semplificazione, un atto legislativo può ora fare riferimento alla firma elettronica necessaria per sostituire la forma scritta in maniera molto più breve servendosi dell’espressione «firma qualificata ai sensi della FiEle».

In generale si è cercato di fare in modo che d’ora in poi per i concetti più importanti ci si possa riferire semplicemente ai termini definiti nella legge. Per questo motivo nell’articolo 13 dell’avamprogetto (art. 12 vigente) il sistema marcatempo è stato sostituito da «sistema marcatempo qualificato», che è offerto da un fornitore riconosciuto, in modo da distinguerlo da un qualsivoglia sistema marcatempo di un fornitore qualsiasi.

I sistemi marcatempo di alta qualità forniti da terzi indipendenti svolgono un ruolo sempre più importante. A titolo di esempio si può menzionare il sistema marcatempo di dati da archiviare, quali quelli contabili, che, insieme alla firma elettronica, permette di provare a posteriori che in un determinato momento i dati erano esattamente gli stessi, ovvero che non sono stati modificati. Un tale sistema marcatempo, particolarmente affidabile poiché è fornito da un prestatore riconosciuto, potrà essere designato direttamente con «sistema marcatempo ai sensi della FiEle».

1.3.6 Tecnica di revisione

La presente revisione era originariamente prevista come revisione parziale. Tenuto conto del numero relativamente esiguo di obiettivi (cfr. cap. 1.2), si potrebbe continuare a considerarla come tale. Tuttavia, siccome la maggior parte delle disposizioni non valgono più soltanto per il certificato qualificato bensì anche per i certificati regolamentati e le chiavi sono oggetto di una denominazione neutra in tutto il testo (p.es. «chiavi crittografiche» al posto di «chiavi per la verifica»), la revisione tange la maggior parte degli articoli. Ecco perché, secondo i criteri usuali, la presente revisione va considerata una revisione totale.

1.3.7 Altre revisioni

Diverse leggi e ordinanze fanno riferimento ai concetti della FiEle, in particolare ovviamente alla firma elettronica qualificata. In futuro in tali testi dovrà di norma essere fatto riferimento alla firma elettronica regolamentata, il che permetterà di tenere conto anche delle firme di persone giuridiche e autorità. La firma elettronica qualificata sarà richiesta solo in casi speciali in cui l’assegnazione diretta ad una persona fisica è indispensabile. Questo modo di procedere è conforme alla strategia generale di non porre alla corrispondenza elettronica ostacoli più alti di quelli che sono oggettivamente necessari.