Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine
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Questa limitazione non varrà invece per il nuovo certificato regolamentato che dovrà soddisfare requisiti leggermente meno esigenti. Dal punto di vista giuridico, questo tipo di certificato può essere impiegato per qualsiasi tipo di firma elettronica ma anche per l’autenticazione o per altre applicazioni di sicurezza come il certificato SSL.
Dal punto di vista della tecnica legislativa, tutte le disposizioni che riguardavano
l’applicazione del certificato per la firma sono state riformulate in modo da potersi applicare a tutte le applicazioni. Non si parla quindi più di «chiavi per la firma» o «chiavi per la verifica della firma», ma di «chiavi crittografiche pubbliche e private». Va ricordato però che questa nuova e più generale formulazione non modifica in alcun modo, dal punto di vista materiale, la situazione del certificato qualificato utilizzato solo a scopo di firma.
1.3.4 Sistema marcatempo come elemento obbligatorio della firma elettronica
Negli ultimi anni gli addetti ai lavori hanno ripetutamente chiesto che la firma elettronica qualificata fosse obbligatoriamente provvista di un sistema marcatempo sicuro. Il sistema marcatempo associa una data e un’ora ufficiali a determinati dati, il che permette – se il sistema è affidabile – di comprovare l’esistenza di tali dati o l’apposizione di una firma elettronica a una determinata ora. Senza il sistema marcatempo l’ora o la data di una firma elettronica hanno in fondo soltanto il valore di un’affermazione non comprovata. Determinati accessi illeciti o truffe si possono impedire soltanto con l’integrazione di un sistema marcatempo nella firma elettronica. Per questo motivo anche il vigente articolo 12 della FiEle obbliga i prestatori riconosciuti di servizi di certificazione a offrire un servizio di sistema marcatempo.
Gli attuali programmi di firma elettronica offrono normalmente l’integrazione di un sistema marcatempo nella firma. Generalmente questa opzione può essere impostata come standard.
Per integrare il sistema marcatempo nella firma elettronica è necessario essere collegati a internet al momento della firma; un requisito tecnico che all’epoca della creazione della FiEle rappresentava chiaramente un ostacolo troppo grande. A titolo di esempio si citava spesso il notaio che in occasione di un’assemblea generale doveva autenticare in loco statuti e verbali con la sua firma. Oggi la condizione del collegamento in rete è molto più facile da rispettare, tra qualche anno sarà probabilmente soddisfatta in quasi tutte le situazioni.
Nel quadro dei lavori di revisione della legge è stata esaminata l’introduzione del sistema marcatempo in tre varianti:
1. a una firma elettronica qualificata deve essere per definizione obbligatoriamente connes-
so un sistema marcatempo di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto;
2. si prevedono due sottotipi di firme elettroniche qualificate, una con e una senza sistema
marcatempo;
3. il sistema marcatempo non è obbligatorio per la firma elettronica qualificata secondo la
FiEle, ma per il riconoscimento di tale firma nel CO in sostituzione alla firma autografa.
La variante più rigida è stata considerata troppo limitante e perciò respinta dalla maggioranza dei rappresentanti del settore e degli specialisti. È stata pertanto scartata, anche perché un obbligo di questo tipo non è previsto dalla direttiva UE e nei Paesi limitrofi.
Il presente avamprogetto propone la terza variante, secondo cui la FiEle non si esprime a riguardo e l’obbligo del sistema marcatempo può essere stabilito a seconda delle applicazioni concrete. Il CO prevede ad esempio tale obbligo per l’uso della firma elettronica in sostituzione della firma autografa.