Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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1.3.2 Escursus sul problema dei certificati per le imprese

Durante l’intero periodo di creazione della FiEle la questione se i certificati qualificati dovessero essere riservati alla persone fisiche o estest anche alle persone giuridiche è stata discussa in modo controverso. La versione del 2001 del messaggio prevedeva che il certificato qualificato fosse accessibile alle persone giuridiche, tuttavia un capoverso aggiuntivo

dell’articolo 7 stabiliva che un certificato qualificato intestato a una persona giuridica non comportava poteri di rappresentanza. Tale riserva mostra le reticenze che suscita un siffatto certificato per le imprese. Potrebbe infatti indurre a supporre che la persona fisica che usa il certificato dell’impresa abbia il diritto di rappresentarla per il solo fatto del diritto di accedere al certificato. Per evitare di minare i principi fondamentali del diritto in materia di rappresentanza, l’uso del certificato qualificato è stato alla fine limitato alle persone fisiche.

Dall’entrata in vigore della FiEle la prassi ha mostrato che nel commercio elettronico e negli scambi elettronici con le autorità vi è l’esigenza di un certificato per le imprese. Se, in particolare nelle pratiche di massa, le comunicazioni sono firmate con un certificato personale, occorre a volte reinserire il codice PIN dopo soltanto poche operazioni, il che ne complica notevolmente il disbrigo e non è molto pratico.

In questi casi viene di norma utilizzata una cosiddetta firma elettronica avanzata, intestata all’impresa o addirittura soltanto al server e, se necessario, vengono escluse per contratto le opposizioni di forma. Questo modo di procedere ha tuttavia lo svantaggio che la qualità dei certificati non risponde a determinati criteri fissati dallo Stato e deve pertanto essere definita per ogni singolo caso.

Un chiaro segno che esiste una lacuna in tale ambito è il fatto che per l’unico caso di uno scambio molto voluminoso con un’autorità, ossia la trasmissione di fatture ai servizi amministrativi dell’IVA al fine di far valere la deduzione dell’imposta precedente, il Dipartimento federale delle finanze ha disciplinato e imposto in un’ordinanza un proprio certificato d’impresa. Tale iniziativa è stata poi all’origine della summenzionata mozione Baumann e, in parte, della presente revisione.

Lo stesso problema si pone anche per le autorità, ad esempio nell’ambito della produzione automatizzata di estratti di registri, quali gli estratti dal casellario giudiziale, dal registro di commercio o dal registro fondiario. O si utilizza il certificato qualificato di una determinata persona, ad esempio l’addetto al registro, e quindi occorre modificarlo quando tale persona è sostituita, oppure deve essere usato un certificato avanzato che non risponde ad alcun criterio di qualità predefinito.

Esperienze simili sono state fatte anche in altri Paesi europei. L’Austria ha ad esempio creato una norma che introduce una cosiddetta «firma ufficiale» il cui certificato si riferisce a una determinata autorità.

Anche in Svizzera esistono attualmente sul mercato diversi tipi di certificati che in un modo o nell’altro si riferiscono a una persona giuridica. Oltre al certificato relativo all’IVA, già menzionato, si possono citare i certificati SSL per i server (https) affidabili, utilizzati ad esempio per le transazioni bancarie on line. È inoltre possibile menzionare su un certificato qualificato che il titolare è collaboratore di un’impresa o addirittura rappresentante di una persona giuridica. Tutti questi casi non hanno finora dato adito ad alcun malinteso in merito ai poteri di rappresentanza.

La presente revisione si prefigge esplicitamente di eliminare i problemi risultanti dalla mancanza di un certificato specifico per le imprese. A tale scopo non propone tuttavia

l’estensione, prevista in origine, del certificato qualificato, bensì crea un nuovo certificato regolamentato specifico che è anche un certificato avanzato, ma non un certificato qualificato, poiché deve adempiere requisiti un po’ meno severi e può essere intestato direttamente a persone giuridiche e autorità.

Il nuovo certificato regolamentato per le imprese o le autorità non gode dello statuto privilegiato del certificato qualificato. In generale, infatti, la FiEle disciplina soltanto la qualità di determinati prodotti di certificazione e gli obblighi che i fornitori di tali prodotti devono adem-