Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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2 Spiegazione delle singole disposizioni

2.1 Legge sulla firma elettronica

2.1.1 Titolo della legge

L’estensione delle possibilità di utilizzazione dei prodotti di certificazione disciplinati dalla FiEle e dalle sue disposizioni esecutive deve riflettersi anche nel nuovo titolo. Anche se la legge verte soprattutto sull’autenticazione, sono ipotizzabili anche altre applicazioni dei certificati digitali, ragion per cui si è optato per una formulazione aperta.

2.1.2 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La definizione vigente dell’oggetto della FiEle ha spesso dato e dà ancora adito a errori d’interpretazione. Alcuni presumono ad esempio che, oltre alla firma elettronica, la legge ne disciplini anche gli effetti. In realtà essa si limita soprattutto a disciplinare la qualità di alcuni prodotti di certificazione, imponendo determinati requisiti a tali prodotti e soprattutto ai loro fornitori. L’aggiunta di una nuova lettera al capoverso 1 intende chiarire meglio l’obiettivo specifico e limitato della legge.

La legge non disciplina e favorisce più soltanto la firma elettronica (qualificata) in quanto possibilità di applicazione dei certificati, ma la firma elettronica in generale ed anche altre applicazioni di certificati digitali regolamentati. Di conseguenza i capoversi 1 lettera b (finora lettera a) e 3 lettera b (finora capoverso 2 lettera b) sono stati formulati in maniera più generale.

Il nuovo capoverso 2 tiene conto dei timori menzionati al capitolo 1.3.2 riguardanti il fatto che si possa erroneamente credere che un certificato intestato a una persona giuridica o

un’autorità conferisca un potere di rappresentanza. Il fatto che un certificato soddisfi le esigenze di qualità poste da questa legge – e le disposizioni sulla responsabilità menzionate servono solo a garantire tale qualità – non comporta alcuna indicazione sugli effetti giuridici di una determinata applicazione di tale certificato. Gli effetti giuridici devono essere definiti per legge o per contratto nel contesto di una determinata utilizzazione.

Anche il capoverso 3 lettera b è formulato in maniera più generale.

Art. 2 Definizioni

I nuovi termini sono inseriti in maniera sistematica, il che comporta una nuova numerazione delle attuali lettere d e seguenti:

- lettera c: firma elettronica regolamentata

La firma regolamentata – inserita tra la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata – è definita secondo l’esempio della firma elettronica qualificata di cui alla lettera c della legge in vigore. La prima forma speciale di firma elettronica sarà quindi la firma elettronica regolamentata (e non più la firma elettronica qualificata).

- lettera d: firma elettronica qualificata

La firma elettronica qualificata, finora definita alla lettera c, è creata alla stessa maniera della firma elettronica regolamentata, ma ne costituisce una forma particolare poiché richiede un certificato (o una coppia di chiavi) qualificato.

- Le definizioni di «chiave per la creazione di una firma» e «chiave per la verifica della fir-

ma», che figurano nella legge in vigore (lett. d ed e), sono state soppresse poiché

l’applicazione delle chiavi è formulata sempre in maniera generale e pertanto si usano i termini «chiave crittografica privata» e «chiave crittografica pubblica».