Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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2.1.7 Diverse modifiche nelle sezioni 5-9

Il presente capitola menziona tre modifiche che riguardano tutte o varie disposizioni di queste sezioni.

Adeguamento del numero dell’articolo

Eccetto l’ultimo articolo, tutti gli articoli sono aumentati di uno.

Sostituzione di «certificato qualificato» con «certificato regolamentato»

Di norma tutte le disposizioni della legge in vigore che concernono il certificato qualificato riguarderanno in futuro i due certificati disciplinati dalla legge, ossia il certificato regolamentato (in senso stretto) e il certificato qualificato come forma particolare del primo. Per tale ragione l’espressione «certificato qualificato» è stata sostituita da «certificato regolamentato» ogni volta che ciò si è rivelato opportuno, in quanto il secondo termine comprende entrambi i certificati. Eccezionalmente si è optato per una formulazione più elegante ma l’obiettivo resta lo stesso.

L’adeguamento riguarda i (nuovi) articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 21.

Sostituzione di «firma elettronica» e «chiave per la creazione della firma» con un termine neutro

Poiché la legge non si applicherà più soltanto alla firma ma anche ad altre applicazioni di certificati digitali, le espressioni «firma elettronica» e «chiave per la creazione della firma» sono sostituite da termini più neutri o formulazioni più appropriate.

L’adeguamento riguarda i (nuovi) articoli art. 10, 11, 16, 17 e 20.

La nuova numerazione degli articoli e dei capoversi ha inoltre reso necessario adeguare alcuni rinvii (cfr. art. 16, 17 cpv. 3 e 18).

2.2 Modifica di altri atti legislativi

2.2.1 Codice delle obbligazioni

Art. 14 Firma

Poiché nella parte dell’avamprogetto FiEle dedicata alle definizioni (cfr. art. 2 lett. d, f e g nonché cap. 1.3.1) la firma elettronica qualificata prevede il rilascio da parte di un prestatore autorizzato del certificato utilizzato, il capoverso 2bisdell’articolo 14 CO può essere notevolmente semplificato e reso di più facile lettura.

Variante: firma elettronica qualificata con sistema marcatempo obbligatorio

Come illustrato nel capitolo 1.3.4 vi è la tendenza a considerare ormai sicure soltanto le firme elettroniche provviste di un sistema marcatempo di un organismo indipendente. Per il termine «firma elettronica qualificata» è stata valutata l’opportunità di prevedere questo requisito supplementare nella FiEle. Tale soluzione è stata tuttavia giudicata eccessivamente limitativa.

Poiché per la Svizzera, a differenza di diversi Paesi confinanti, il riconoscimento della firma elettronica non avviene nella FiEle stessa, ma nella legislazione dei diversi settori, è possibile che il sistema marcatempo sia richiesto per il riconoscimento della firma elettronica in un settore particolare. Proprio questo potrebbe essere richiesto ad esempio in futuro per equiparare la firma elettronica qualificata alla firma autografa di cui all’articolo 14 capoverso 2bis. L’avamprogetto formula una tale variante.