Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 16 pagine

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Il certificato regolamentato è un caso speIl certificato regolamentato è un caso speciale del certificato digitale e il certificato qualificatociale del certificato digitale e il certificato qualificato è un caso speciale del certificato regolamentatoè un caso speciale del certificato regolamentato. Ogni certificato qualificato è pertanto ancheOgni certificato qualificato è pertanto anche un certificato regolamentatoun certificato regolamentato. Tutti le prescrizioni previste per il certificatoper il certificato regolamentato (in particolare art. 7) si applicanosi applicano pertanto anche al certificato qualificato.

La differenza principale del certificato qualificatoprincipale del certificato qualificato rispetto a quello regolamentato è che ilrispetto a quello regolamentato è che il primo – come finora – è accessibile solo per le personeè accessibile solo per le persone fisiche, mentre il nuovo certifisiche, mentre il nuovo certificato regolamentato, oltre alle persone fisiche, può avere come titolarioltre alle persone fisiche, può avere come titolari anche persone giuridiche o aanche persone giuridiche o autorità. Al pari del certificato qualificato, anche iqualificato, anche il certificato regolamentato non può tuttavia essere rilasciatoessere rilasciato semplicemente a una macchina, come adna, come ad esempio un server.

Al fine di semplificare la terminologiaAl fine di semplificare la terminologia per entrambi i certificati regolamentati sarà introdotta già a livello di definizione la condizionela condizione secondo cui devono essere rilasciati da undevono essere rilasciati da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione.sciuto di servizi di certificazione. Questa novità semplifica il modo in cui in Svizzeraca il modo in cui in Svizzera può di norma essere designata la firma elettronica ricla firma elettronica riconosciuta. Finora era necessaria una formulazione simile alla seguenteFinora era necessaria una formulazione simile alla seguente:: «È considerata riconosciuta la firma elettronica qualificataa firma elettronica qualificata ai sensi della FiEle che è rilasciata con un certifrilasciata con un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione». Benché finora la firmaBenché finora la firma elettronica qualificata necessitasse comunquenecessitasse comunque di un certificato qualificatodi un certificato qualificato, quest’ultimo poteva essere rilasciato finora teoricamente anche da unra teoricamente anche da un prestatore non riconosciutonon riconosciuto. Poiché non esistono sul mercato e non ne è prevedibile alcunsul mercato e non ne è prevedibile alcuna applicazione utile, questo tipo di prodottiquesto tipo di prodotti sono esclusi dalla nuova definizionesono esclusi dalla nuova definizione. Grazie alla nuova struttura in futuro sarà sufficienteGrazie alla nuova struttura in futuro sarà sufficiente la seguente formulazione: «È riconosciuta lÈ riconosciuta la firma elettronica qualificata ai sensi delai sensi della FiEle».

Anche se con la nuova legge il Consiglio federale ottilegge il Consiglio federale ottiene la competenza di disciplinare duela competenza di disciplinare due tipi di certificato invece di uno come finora, non va dimenticatotipi di certificato invece di uno come finora, non va dimenticato che ogniche ogni prestatore riconosciuto o non riconosciuto di servizi di certificazione è libero di offriresciuto o non riconosciuto di servizi di certificazione è libero di offrire qualsiasi altro tipoqualsiasi altro tipo di certificato.

Affinché la competenza del Consiglio federale di generare, salvare eAffinché la competenza del Consiglio federale di generare, salvare e applicareapplicare le chiavi non debba essere formulata separatamente per ogni tipo diseparatamente per ogni tipo di uso di certificatidi certificati – la firma elettronica regolamentata, la firma elettronica qualificata, l’autenticazione descritta qui di seguito e a, la firma elettronica qualificata, l’autenticazione descritta qui di seguito e a, la firma elettronica qualificata, l’autenticazione descritta qui di seguito e altri – l’attuale articolo 6, che definisceche definisce tale competenza per la firma elettronica qualiper la firma elettronica qualificata, è sostituito da un nuovo articolo 66, neutro per quanto riguarda l’applicazione. L’L’articolo attribuisce al Consiglio federale questa competenza non più perConsiglio federale questa competenza non più per una determinata applicazioneuna determinata applicazione dei due tipi di certificati regolamentati, ma perdi certificati regolamentati, ma per qualsiasi applicazione. Le competenze attuali. Le competenze attuali relative alla firma elettronica qualificata rimangono le stesse, lasciando così invariata la compatibilfirma elettronica qualificata rimangono le stesse, lasciando così invariata la compatibilfirma elettronica qualificata rimangono le stesse, lasciando così invariata la compatibilità con la direttiva UE. Il Consiglio federale riceve. Il Consiglio federale riceve unicamente la stessa competenza anche per unla stessa competenza anche per un secondo tipo di certificato, specifico, specifico per la Svizzera, e per ulteriori applicazioni di quee per ulteriori applicazioni di questo certificato.