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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine
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b. saranno utilizzati in una procedura penale solo conformemente alle disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale.
Sezione 7: Impiego di società di sicurezza da parte di autorità federali
Art. 26 Compiti di protezione
1 Le autorità federali possono impiegare una società che fornisce prestazioni di sicurezza private per eseguire all’estero i compiti di protezione seguenti:
a. la protezione di persone;
b. la custodia e la sorveglianza di immobili;
c. la protezione di valori materiali e immateriali e del loro trasferimento;
d. la protezione di dati e del loro trattamento.
2 L’autorità federale che impiega una società consulta l’autorità competente conformemente all’articolo 31 capoverso 2 nonché il DDPS.
Art. 27 Condizioni relative alla società
Prima di impiegare una società, l’autorità federale deve assicurarsi che quest’ultima soddisfi le seguenti condizioni:
a. che offra le garanzie necessarie per quanto concerne l’assunzione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza;
b. che la sua buona reputazione e la sua gestione impeccabile dell’attività siano comprovate, in particolare dall’applicazione del codice di condotta, dalle esperienze maturate sul campo, dalle referenze o dall’affiliazione a un’associazione professionale;
c. che sia solvibile;
d. che disponga di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisce il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che prevede misure disciplinari in caso di violazione;
e. che sia autorizzata a esercitare un’attività nel campo della sicurezza privata conformemente alla legislazione applicabile;
f. che abbia stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per un importo corrispondente al rischio assunto, a meno che ciò non causi costi sproporzionati.
Art. 28 Formazione del personale di sicurezza
1 L’autorità federale si assicura che il personale di sicurezza della società abbia acquisito una formazione:
a. in considerazione del compito di protezione da svolgere, del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabile; e