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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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Art. 14 Coordinamento

1 Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge nonché al campo di applicazione della legge federale del 13 dicembre 19968 sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 19969 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 22 marzo 200210 sugli embarghi, le autorità interessate determinano l’autorità competente del coordinamento delle procedure.

2 Questa si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile e prende le misure necessarie affinché tutti gli esiti siano comunicati alla persona o alla società interessata entro un termine ragionevole.

Sezione 4: Controllo

Art. 15 Obbligo di collaborare

Le persone e le società forniscono all’autorità competente tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della legge.

Art. 16 Competenze di controllo dell’autorità

1 Per garantire il rispetto della legge, l’autorità competente ha il diritto di:

a. ispezionare i locali commerciali delle persone e delle società senza preavviso;

b. prendere visione dei documenti utili;

c. confiscare del materiale.

2 Per i suoi controlli può coinvolgere altre autorità federali e organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 17 Trattamento di dati personali

Per svolgere i compiti a lei attribuiti dalla legge, l’autorità competente è autorizzata a trattare dati personali e dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti amministrativi o penali.

Sezione 5: Sanzioni

Art. 18 Sanzioni amministrative

1 Conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento, l’autorità competente può ordinare lo scioglimento o la liquidazione di

8 RS 514.51

9 RS 946.202

10 RS 946.231

11 RS 281.1