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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita che esercita un’attività in violazione di un divieto sancito dalla legge o di un divieto pronunciato dall’autorità competente.

2 Nel caso di una società individuale, l’autorità competente può ordinare la liquidazione della sua sostanza commerciale e, se del caso, la radiazione dal registro di commercio.

3 Può incassare l’eccedente risultante dalla liquidazione.

Art. 19 Infrazioni ai divieti legali

1 Sarà punito con una pena detentiva fino a tre anni chiunque intenzionalmente:

a. partecipa direttamente alle ostilità in violazione dell’articolo 6 capoverso 1;

b. esercita un’attività in relazione alla partecipazione diretta alle ostilità in violazione dell’articolo 6 capoverso 3;

c. esercita un’attività legata a violazioni gravi dei diritti dell’uomo contravvenendo all’articolo 7.

2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3 Se un’infrazione all’articolo 6 capoverso 3 o all’articolo 7 è commessa per negligenza, la pena sarà una pena detentiva fino ad un anno o una pena pecuniaria.

Art. 20 Infrazioni all’obbligo di dichiarare, all’obbligo di astenersi o a un

divieto dell’autorità

1 Sarà punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chi:

a. viola l’articolo 9 omettendo di dichiarare un’attività o fornendo false indicazioni al momento della dichiarazione;

b. esercita un’attività in violazione dell’obbligo di astenersi in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 o dell’articolo 32 capoverso 2;

c. agisce in violazione di una decisione di divieto pronunciata in virtù dell’articolo 12.

2 L’infrazione commessa per negligenza è punita con una pena pecuniaria.

Art. 21 Contravvenzione all’obbligo di collaborare

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chi:

a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 15 e 16 capoverso 1;

b. fornisce false indicazioni in merito.

2 Se l’infrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.