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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine
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una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita che esercita un’attività in violazione di un divieto sancito dalla legge o di un divieto pronunciato dall’autorità competente.
2 Nel caso di una società individuale, l’autorità competente può ordinare la liquidazione della sua sostanza commerciale e, se del caso, la radiazione dal registro di commercio.
3 Può incassare l’eccedente risultante dalla liquidazione.
Art. 19 Infrazioni ai divieti legali
1 Sarà punito con una pena detentiva fino a tre anni chiunque intenzionalmente:
a. partecipa direttamente alle ostilità in violazione dell’articolo 6 capoverso 1;
b. esercita un’attività in relazione alla partecipazione diretta alle ostilità in violazione dell’articolo 6 capoverso 3;
c. esercita un’attività legata a violazioni gravi dei diritti dell’uomo contravvenendo all’articolo 7.
2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3 Se un’infrazione all’articolo 6 capoverso 3 o all’articolo 7 è commessa per negligenza, la pena sarà una pena detentiva fino ad un anno o una pena pecuniaria.
Art. 20 Infrazioni all’obbligo di dichiarare, all’obbligo di astenersi o a un
divieto dell’autorità
1 Sarà punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chi:
a. viola l’articolo 9 omettendo di dichiarare un’attività o fornendo false indicazioni al momento della dichiarazione;
b. esercita un’attività in violazione dell’obbligo di astenersi in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 o dell’articolo 32 capoverso 2;
c. agisce in violazione di una decisione di divieto pronunciata in virtù dell’articolo 12.
2 L’infrazione commessa per negligenza è punita con una pena pecuniaria.
Art. 21 Contravvenzione all’obbligo di collaborare
1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chi:
a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 15 e 16 capoverso 1;
b. fornisce false indicazioni in merito.
2 Se l’infrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
3 Il tentativo e la complicità sono punibili.
4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.