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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 31 Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Esso determina l’autorità competente.
Art. 32 Disposizione transitoria
1 Qualsiasi attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge è dichiarata all’autorità competente entro un termine di tre mesi a partire da tale data.
2 Se l’autorità competente avvia una procedura di esame, comunica alla persona o alla società interessata se deve provvisoriamente astenersi dall’esercitare l’attività dichiarata.
3 Se l’autorità competente vieta un’attività in corso di esecuzione, può accordare alla persona o società interessata un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni di legge.
Art. 33 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.