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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2 Esso determina l’autorità competente.

Art. 32 Disposizione transitoria

1 Qualsiasi attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge è dichiarata all’autorità competente entro un termine di tre mesi a partire da tale data.

2 Se l’autorità competente avvia una procedura di esame, comunica alla persona o alla società interessata se deve provvisoriamente astenersi dall’esercitare l’attività dichiarata.

3 Se l’autorità competente vieta un’attività in corso di esecuzione, può accordare alla persona o società interessata un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni di legge.

Art. 33 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.