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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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a. fornire dalla Svizzera una prestazione di sicurezza privata o una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza legata a gravi violazioni dei diritti dell’uomo;

b. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera una società che fornisce prestazioni di sicurezza private o una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza legate a gravi violazioni dei diritti dell’uomo;

c controllare dalla Svizzera una società che fornisce prestazioni di sicurezza private o una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza legate a gravi violazioni dei diritti dell’uomo.

Art. 8 Obbligo di rispettare il Codice di condotta internazionale per i servi-

zi privati di sicurezza

1 Qualsiasi persona o società di cui all’articolo 2 capoverso 1 è tenuta a rispettare le disposizioni del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (codice di condotta) nel tenore del 9 novembre 20107.

2 Il Dipartimento al quale è subordinata l’autorità competente di cui all’articolo 31 capoverso 2 può decidere l’applicazione di una modifica del codice di condotta alle fattispecie rette dalla presente legge, se tale modifica non è contraria agli obiettivi della legge.

Sezione 3: Procedura

Art. 9 Obbligo di dichiarazione

1 Qualsiasi persona o società che intende effettuare una delle attività di cui all’articolo 2 capoverso 1 è tenuta a dichiararlo precedentemente all’autorità competente.

2 La persona o la società si astiene dall’esercizio dell’attività dichiarata fino a quando non riceve una comunicazione o una decisione da parte dell’autorità competente.

Art. 10 Comunicazione dell’autorità competente

Entro un termine di 14 giorni dalla ricezione della dichiarazione, l’autorità competente comunica alla persona o alla società interessata:

a. se, nella fattispecie, l’attività dichiarata necessita o meno l’avviamento di una procedura di esame; o

b. se l’attività dichiarata è vietata ai sensi degli articoli 6 o 7.

7 Questo documento può essere consultato all’indirizzo: www.adh-geneve.ch > Policy Studies > Code de conduite pour les ESP