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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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c. può esercitare su tale società un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

2 Una società di persone è controllata se una persona o una società:

a. è socio illimitatamente responsabile di tale società;

b. mette a disposizione della società di persone, come accomandante, mezzi finanziari che superano un terzo dei mezzi propri della società; o

c. mette a disposizione della società di persone o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi della società e i suoi debiti verso terzi.

Sezione 2: Divieti e obbligo di rispetto del Codice di condotta internazionale

Art. 6 Partecipazione diretta alle ostilità

1 Qualsiasi partecipazione diretta alle ostilità è vietata.

2 Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

a. i cittadini svizzeri autorizzati dalla legge o dalle autorità svizzere competenti a partecipare alle ostilità;

b. i cittadini stranieri obbligati a partecipare alle ostilità dallo Stato del quale sono cittadini, purché tale obbligo sia compatibile con il diritto svizzero.

3 È inoltre vietato:

a. assumere o formare in Svizzera personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;

b. mettere a disposizione dalla Svizzera, a titolo di intermediario o direttamente, personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;

c. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera una società che, a titolo di intermediario o direttamente, metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;

d. controllare dalla Svizzera una società che, a titolo di intermediario o direttamente, metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti.

Art. 7 Violazione dei diritti dell’uomo

È vietato: