Progetto
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
c. può esercitare su tale società un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
2 Una società di persone è controllata se una persona o una società:
a. è socio illimitatamente responsabile di tale società;
b. mette a disposizione della società di persone, come accomandante, mezzi finanziari che superano un terzo dei mezzi propri della società; o
c. mette a disposizione della società di persone o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi della società e i suoi debiti verso terzi.
Sezione 2: Divieti e obbligo di rispetto del Codice di condotta internazionale
Art. 6 Partecipazione diretta alle ostilità
1 Qualsiasi partecipazione diretta alle ostilità è vietata.
2 Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:
a. i cittadini svizzeri autorizzati dalla legge o dalle autorità svizzere competenti a partecipare alle ostilità;
b. i cittadini stranieri obbligati a partecipare alle ostilità dallo Stato del quale sono cittadini, purché tale obbligo sia compatibile con il diritto svizzero.
3 È inoltre vietato:
a. assumere o formare in Svizzera personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;
b. mettere a disposizione dalla Svizzera, a titolo di intermediario o direttamente, personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;
c. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera una società che, a titolo di intermediario o direttamente, metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;
d. controllare dalla Svizzera una società che, a titolo di intermediario o direttamente, metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti.
Art. 7 Violazione dei diritti dell’uomo
È vietato: