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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine
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Art. 22 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale
Se l’infrazione è commessa nell’ambito della conduzione aziendale, è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.
Art. 23 Giurisdizione
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione federale.
Sezione 6: Assistenza amministrativa
Art. 24 Assistenza amministrativa in Svizzera
1 Le autorità federali e cantonali comunicano d’ufficio o su richiesta all’autorità competente le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione della legge.
2 L’autorità competente comunica d’ufficio o su richiesta alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per svolgere i compiti loro attribuiti dalla legge:
a. alle autorità federali e cantonali incaricate dell’esecuzione della legge;
b. alle autorità penali nel caso di perseguimento di crimini o delitti;
c. alle autorità federali e cantonali a cui compete preservare la sicurezza interna ed esterna;
d. alle autorità federali competenti degli affari esteri;
e. alle autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione e di controllo delle prestazioni di sicurezza private.
Art. 25 Assistenza amministrativa tra autorità federali e autorità estere
1 L’autorità competente può richiedere dalle autorità estere la comunicazione di informazioni e dati personali necessari all’esecuzione della legge. Per ottenerli può fornire in particolare le indicazioni seguenti:
a. la natura, il fornitore, il mandante, il beneficiario e il luogo di esecuzione dell’attività;
b. i campi di attività della società che offre prestazioni di sicurezza private all’estero e l’identità di tutte le persone responsabili della società.
2 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, l’autorità competente può comunicargli i dati di cui al capoverso 1, d’ufficio o su richiesta, a condizione che l’autorità estera garantisca che questi:
a. saranno trattati esclusivamente per fini conformi alla legge; e
12 RS 313.0