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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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b. imperniata in particolare sui seguenti temi:

1. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale,

2. comportamento con le persone che oppongono resistenza o che fanno uso della violenza,

3. primo soccorso,

4. valutazione dei rischi per la salute insiti nell’uso della forza,

5. lotta contro la corruzione.

2 Eccezionalmente, l’autorità federale può impiegare una società che non soddisfa completamente le esigenze di cui al capoverso 1 qualora sul luogo di esecuzione della prestazione non sia disponibile una società che adempie dette esigenze e il compito di protezione non possa essere svolto altrimenti.

3 In tale caso la durata del contratto è di sei mesi al massimo.

4 L’autorità federale si adopera affinché la società soddisfi quanto prima le esigenze di cui al capoverso 1 e stabilisce nel contratto misure a tale scopo.

Art. 29 Impiego della coercizione e di misure di polizia

Il personale di sicurezza è autorizzato all’impiego della coercizione e delle misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 200813 sulla coercizione se e nella misura in cui:

a. è richiesto dal compito di protezione che deve svolgere; e

b. la legislazione applicabile sul luogo di esecuzione lo autorizza.

Art. 30 Impiego di armi

1 L’autorità federale prevede nel contratto se il personale di sicurezza è autorizzato a portare un’arma.

2 L’impiego di un’arma è autorizzato soltanto se è necessario per:

a. svolgere un compito di protezione; o

b. reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità.

3 L’autorità federale si assicura che il personale di sicurezza disponga delle autorizzazioni necessarie secondo la legislazione applicabile.

4 È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

13 RS 364