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Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 12 pagine

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Art. 11 Procedura di esame

1 L’autorità competente avvia una procedura di esame se:

a. indizi fanno pensare che l’attività dichiarata sia contraria agli obiettivi dell’articolo 1;

b. le circostanze del caso sono cambiate in maniera considerevole rispetto alla comunicazione ai sensi dell’articolo 10 lettera a;

c. viene a conoscenza di un’attività che non è stata dichiarata.

2 Se l’autorità competente viene a conoscenza di un’attività che non è stata dichiarata, informa dell’avviamento della procedura di esame la persona o la società interessata e la invita a prendere posizione entro un termine di dieci giorni.

3 Consulta le autorità interessate.

4 Comunica alla persona o alla società l’esito della procedura di esame.

Art. 12 Divieto da parte dell’autorità competente

1 L’autorità competente vieta totalmente o in parte un’attività se e nella misura in cui è contraria agli obiettivi dell’articolo 1.

2 Possono essere contrarie a tali obiettivi in particolare le attività seguenti:

a. la fornitura di prestazioni di sicurezza a una persona, una società o un organo estero in una zona di crisi o di conflitto;

b. la fornitura di prestazioni di sicurezza privata a una persona, una società o un organo parte di un conflitto armato internazionale o interno o di scontri legati a tensioni e disordini interni;

c. la fornitura di un sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza straniere;

d. la fornitura di una prestazione in rapporto con prestazioni di sicurezza nell’ambito del know how militare;

e. la fornitura di una prestazione di sicurezza privata o di una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza che possa servire a gruppi terroristici o a una organizzazione criminale;

f. la costituzione, l’insediamento, la gestione, la direzione o il controllo di una società che fornisce prestazioni ai sensi delle lettere a–e.

3 L’autorità competente può inoltre emettere una decisione di divieto se la persona o la società non rispetta le disposizioni del codice di condotta ai sensi dell’articolo 8.

Art. 13 Autorizzazione a titolo eccezionale

1 Il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale un’attività contraria agli obiettivi dell’articolo 1 se un interesse pubblico è preponderante.

2 L’autorità competente trasmette al Consiglio federale i casi da valutare.

3 Il Consiglio federale determina le misure di controllo necessarie.