Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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il concetto. Sussiste infatti il rischio che, in un secondo tempo, tale definizione possa rivelarsi insufficiente, unilaterale e inappropriata. Essendo l’economia e le sue regole – e quindi di pari passo i comportamenti delittuosi22 – in continuo mutamento, grande è il rischio che un tale elenco di reati sia potenzialmente incompleto.

− Variante b: un termine di prescrizione speciale per tutti i reati previsti al titolo

secondo e undicesimo del Codice penale porrebbe da un lato il problema che proprio l’ambito dei reati patrimoniali (titolo secondo) conosce fattispecie penali non considerate tipici reati economici, quali per esempio la rapina (art. 140 CP) o l’estorsione (art. 156 CP). Dall’altro, i due titoli contemplano crimini e delitti, soggetti a termini di prescrizione differenti. Uguagliare questi termini di prescrizione non si giustifica vista la diversa gravità dei reati.

− Entrambe le varianti: un altro aspetto che depone a sfavore delle due proposte

consiste nel fatto che tale elenco di reati si applicherebbe soltanto al diritto penale fondamentale escludendo i numerosi atti legislativi del diritto penale accessorio che contemplano reati economici. Il termine di prescrizione speciale è inoltre contrario al principio secondo il quale il termine di prescrizione nel diritto penale dipende dalla gravità oggettiva del reato (cfr. n. 1.3.3). Per motivi di uguaglianza giuridica e di coerenza del diritto in materia di prescrizione occorrerebbe evitare, nella misura del possibile, di applicare termini di prescrizione diversi a reati di gravità comparabile. Anche la CAG-N ha espresso una tale opinione nel suo rapporto del 30 ottobre 2009 (cfr. n. 1.1).

2.2.2 Inizio della prescrizione sin dalla realizzazione dell’evento / revisione dell’articolo 98 CP

È stata inoltre esaminata la possibilità di modificare l’inizio del termine di prescrizione (art. 98 CP e art. 56 CPM) prevedendo una normativa analoga a quella tedesca (art. 78a del Codice penale tedesco23). Nel diritto tedesco la prescrizione decorre non appena il reato è compiuto. Se l'evento del reato si realizza soltanto in un secondo tempo, la prescrizione decorre da quel momento. Una normativa analoga figura anche nell’articolo 58 del Codice penale austriaco24. Tale variante è stata proposta dall’iniziativa parlamentare Bea Heim (06.402; cfr. n. 1.2.5).

Una revisione dell’articolo 98 CP (art. 56 CPM) è stata tuttavia respinta per i motivi seguenti:

– il diritto in materia di prescrizione è stato riesaminato e riveduto da poco tempo

(2001/2002, cfr. n. 1.3.4). Per motivi di certezza del diritto, andrebbe evitato di riformare ancora il sistema della prescrizione;

22 C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, op. cit., n. marg. 16; P. Herren, Misswirtschaft, op. cit., pag. 7.

23 Consultabile all’indirizzo: http://bundesrecht.juris.de/stgb/__78a.html.

24 Consultabile all’indirizzo: http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=11 &paid=58.