Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine
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fatti giuridicamente rilevanti e che, a partire dal 2002, vigono regole più severe in materia di prescrizione dell'azione penale. Il Consiglio federale ha pertanto ritenuto che le disposizioni in materia di prescrizione fossero adeguate anche nel caso di procedimenti penali molto complessi. Il 13 giugno 2008 il Consiglio nazionale ha tolto di ruolo il postulato Recordon.
1.2.5 Bea Heim, iniziativa parlamentare (06.402): Diritto di prescrizione nel Codice penale
L’iniziativa si proponeva in particolare di prolungare i termini di prescrizione dei reati. Ha proposto di vagliare, tra l’altro, una normativa analoga a quelle previste nel diritto tedesco e austriaco (decorrenza della prescrizione sin dalla realizzazione dell’evento). Il 3 marzo 2009 il Consiglio nazionale ha deciso, con 159 voti contro 30, di non dare seguito all’iniziativa, adducendo in particolare come motivazione di non voler modificare sostanzialmente il sistema di prescrizione al fine di rendere la realizzazione dell’evento determinante per la decorrenza della prescrizione.
1.3 Breve panoramica della situazione giuridica attuale in materia di termini di prescrizione dell’azione penale
1.3.1 Scopo dei termini di prescrizione
Il principio della prescrizione si giustifica in quanto il torto arrecato da un reato e la colpa del reo diminuiscono con il passare del tempo e, da questo punto di vista, il perseguimento penale e l’esecuzione della pena appaiono sproporzionati. Se la personalità dell’autore del reato muta con il passare del tempo, l’aspetto del reinserimento sociale mediante la pena appare meno importante. Inoltre, il turbamento della pace giuridica causato dal reato si attenua con il trascorrere del tempo; l’esigenza punitiva della collettività – non necessariamente quella della vittima – si placa. Dal punto di vista processuale, con il passare del tempo aumenta il rischio che i fatti determinanti non possano essere ricostruiti o che possano esserlo soltanto in maniera incompleta (difficoltà probatorie), comportando talvolta errori giudiziari. Tuttavia, i termini di prescrizione moderano anche l’impegno da profondere nel perseguimento penale, da un lato sgravando l’apparato inquirente e dall’altro obbligando le autorità ad accelerare la procedura4.
1.3.2 Prescrizione dell’azione penale e della pena
Il diritto penale vigente distingue tra la prescrizione dell’azione penale (art. 97 segg. e 109 CP5; art. 55 e 60e del CPM6) e la prescrizione della pena (art. 99 segg. CP; art. 57 CPM)7. La sopravvenienza della prescrizione dell’azione penale impedisce alle autorità penali di continuare a perseguire il reato. Per contro, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue conformemente all’articolo 97 capoverso 3 CP
4P. Müller, in M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed.
2007, prima dell’art. 97 N 31 segg.
5 RS 311.0
6 RS 321.0
7 Cfr. anche gli art. 184 e 185 CPM sulla la prescrizione di pene disciplinari.