Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine
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2.4.2 Prescrizione dell’azione penale per reati commessi da minori
L’articolo 36 DPMin disciplina i termini di prescrizione dell’azione penale per i rei minori di 18 anni. Come per il diritto penale degli adulti, in linea di massima i termini dipendono dalla gravità oggettiva del reato. Tuttavia, ai giovani adulti si applicano termini di prescrizione decisamente più brevi. Infatti, l’articolo 36 capoverso 1 DPMin statuisce un termine di prescrizione di cinque anni per i reati passibili di una pena detentiva superiore a tre anni (crimini) secondo la Parte speciale del Codice penale. Se la comminatoria prevede una pena detentiva fino a tre anni (delitti), il termine di prescrizione è di tre anni. I delitti passibili di un’altra pena (p. es. pena detentiva fino a un anno o pena pecuniaria) e le contravvenzioni cadono in prescrizione dopo un anno. In deroga al capoverso 1, in caso di reati violenti gravi commessi su minori di 16 anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni (art. 36 cpv. 2 DPMin).
Questi termini di prescrizione abbreviati sono giustificati in quanto il diritto penale minorile è retto da principi diversi da quelli applicati nel diritto penale degli adulti. Il diritto penale minorile è infatti imperniato sulla persona del reo e ispirato in primo luogo all’ideale rieducativo. L’accento è posto sulla personalità e sullo sviluppo del giovane. Gli scopi perseguiti non sono l’espiazione e la rivalsa, bensì l’educazione, l’incoraggiamento e l’integrazione40. In particolare la punizione va inflitta a breve distanza temporale dalla commissione del reato. Pertanto non ha alcun senso pronunciare una misura protettiva o una pena per un reato che il giovane ha commesso molto tempo addietro41.
Per i motivi citati e vista l’improbabilità di trovare giovani rei tra la cerchia di autori42 di reati economici, appare sproporzionato e inopportuno rivedere i termini speciali di prescrizione dell’azione penale di cui all’articolo 36 capoverso 1 DPMin.
2.4.3 Prescrizione in materia di confisca
Conformemente all’articolo 70 capoverso 3 CP (art. 51a cpv. 3 CPM), il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni. Un eventuale termine di prescrizione più lungo per l’azione penale si applica anche alla confisca.
Di conseguenza, nell’ambito della revisione parziale proposta non occorre adeguare la prescrizione in materia di confisca.
2.5 Ripercussioni della revisione parziale su altre leggi
Attualmente un prolungamento dei termini di prescrizione si ripercuoterebbe su varie altre leggi federali, e in particolare sull’articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), secondo il quale, se un’azione deriva da un atto
40 H. Gürber/C. Hug/P. Schläfli, Basler Kommentar Strafrecht I, op. cit., art. 2 N 1.
41 H. Gürber/C. Hug/P. Schläfli, Basler Kommentar Strafrecht I, op. cit., art. 36 N 1.
42 I criminali economici hanno in media tra i 35 e i 55 anni. In merito cfr. C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, op. cit., n. marg. 39.