Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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tali reati continuava ad applicarsi, infatti, un termine di prescrizione assoluto di sette anni e mezzo13.

2.1 Il concetto di «reati economici»

La Svizzera non conosce alcuna definizione precisa dei concetti di «reato economico» e di «criminalità economica» e gli esponenti della dottrina dubitano che sarà mai possibile trovarne una14.

Il legislatore non fornisce alcuna definizione del concetto di «criminalità economica»15 pur utilizzandolo nel titolo dell’articolo 24 CPP. A concretizzazione di questo concetto vago sono elencate le pertinenti fattispecie penali che vi rientrano, ossia i reati previsti al titolo secondo e undicesimo del Codice penale (reati patrimoniali e falsità in documenti) nonché all’articolo 24 capoverso 1 CPP (organizzazione criminale, finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie, corruzione di pubblici ufficiali)16.

Un’altra indicazione su che cosa si può intendere per reato economico è fornita, per esempio, nell’articolo 51 della legge dell’11 giugno 2009 del Cantone di Berna sull’introduzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e della legge di diritto processuale penale minorile (EG ZSJ, BSG 271.1, disponibile in tedesco e francese). Nei casi rilevanti di criminalità economica, il perseguimento dei reati compete al pubblico ministero cantonale in presenza di almeno due delle caratteristiche seguenti: (1) si tratta in prevalenza di reati contro il patrimonio (art. 137–172ter CP), di falsità di documenti (art. 251–257 CP) o di riciclaggio di denaro (art. 305bis, 305ter CP); (2) il caso è complesso e richiede indagini molto intense; (3) la somma delittuosa e il numero di atti sono elevati; (4) esistono connessioni intercantonali o internazionali; (5) sono numerose le persone accusate, le parti lese o le imprese coinvolte; (6) occorre fare capo a esperti contabili; (7) sussiste la possibilità di promuovere l’accusa dinanzi al tribunale penale economico17.

Stando alla dottrina, per criminalità economica si può intendere l’insieme dei reati commessi nell’esercizio di un’attività economica abusando della fiducia necessaria alla vita economica e lesivi di interessi collettivi oltre a quelli individuali. La rilevanza della criminalità economica risiede inoltre nell’elevato potenziale lesivo, l’elevato numero di casi e di parti lese e la complessità dei fatti, che richiedono

13 Presunto momento di commissione del reato tra gennaio e ottobre 2001; procedimento di primo grado nel primo semestre del 2007; prescrizione nel corso del 2008.

14 C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, in: Jusletter 23.06.2008, n. marg. 1; P. Herren, Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB, 2006, § 1 pag. 5; B. Schnell, Wirtschaftskriminalität, 2007, pag. 3; N. Schmid, Wirtschaftskriminalität in der Schweiz, in: ZSR, vol. 104, 1985, pag. 150 seg.

15 Messaggio del 28.1.1998 sulla modifica del Codice penale, della procedura penale federale e della legge sul diritto penale amministrativo, FF 1998 1095, 1110 seg., messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1047.

16 Cfr. anche P. Müller, Überforderung von Strafrecht und Strafverfolgung im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität, in: Der Schweizer Treuhänder, 5/01, pag. 425.

17 Il pubblico ministero promuove l’accusa dinanzi al tribunale penale economico nelle cause penali che presentano le caratteristiche seguenti: predominanza di reati contro il patrimonio, di falsità in documenti o di riciclaggio di denaro; necessità che i giudici dispongano di conoscenze particolari in materia economica ed elevato numero di mezzi di prova scritti (art. 55 EG ZSJ).