Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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(art. 55 cpv. 3 CPM). La prescrizione della pena pone invece fine all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

Nelle mozioni si spiega che spesso, in caso di reati economici complessi, non è possibile portare a termine il procedimento penale con una sentenza oppure occorre lavorare in tempi estremamente ridotti. L’interesse verte quindi sul periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia di una sentenza di primo grado, ossia la prescrizione dell’azione penale. Pertanto, quanto di seguito riguarda unicamente quest’ultima.

1.3.3 Determinazione dei termini di prescrizione dell’azione penale e decorrenza

In linea massima il termine di prescrizione è determinato in funzione della gravità oggettiva del reato desumibile dalla pena massima comminata dalla legge.

In virtù dell’articolo 97 capoverso 1 CP (art. 55 cpv. 1 CPM) l’azione penale per crimini e delitti si prescrive:

– in 30 anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita (lett. a);

– in 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni (lett. b);

– in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena (lett. c).

Le contravvenzioni si prescrivono in tre anni (art. 109 CP e 60e CPM).

In deroga ai termini menzionati, nel caso di determinati reati sessuali e violenti gravi commessi contro minori di 16 anni, l’azione penale non si prescrive mai prima che la vittima abbia compiuto 25 anni (art. 97 cpv. 2 CP e 55 cpv. 2 CPM). Determinati reati quali, per esempio, il genocidio e i reati sessuali e di pornografia commessi su minori impuberi sono addirittura imprescrittibili (art. 101 cpv. 1 CP e 59 cpv. 1 CPM; art. 123b Cost. in combinato disposto con l’art. 101 cpv. 1 lett. e [nuova] e 3 terzo periodo [nuovo] CP e art. 59 cpv. 1 lett. e [nuova] e 3 terzo periodo [nuovo] CPM; in merito cfr. n. 1.3.4).

Oltre alle norme in materia di prescrizione dell’azione penale della Parte generale del Codice penale e del Codice penale militare, disposizioni derogatorie figurano nella Parte speciale di entrambi i codici (ad es. per i delitti contro l’onore, art. 178 CP e 148b CPM), come pure in vari atti normativi speciali federali8, i quali accorciano o prolungano in parte i termini di prescrizione e prevalgono sulle disposizioni della Parte generale del Codice penale e del Codice penale militare. Per il diritto penale accessorio va inoltre considerato l’articolo 333 capoverso 6 CP, che adegua in ampia misura gli atti normativi federali non ancora riveduti contenenti norme penali al diritto in materia di prescrizione di cui agli articoli 97 segg. CP.

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’autore commette il reato (art. 98 CP e 56 CPM). L’eventuale realizzazione dell’evento è irrilevante per la decorrenza del termine, vale a dire che un reato può prescriversi prima che si produca il danno9.

8 Ad es. l’art. 11 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) per le contravvenzioni e l’art. 36 della legge federale del 20.6.2003 sul diritto penale minorile (DPMin, RS 311.1).

9 P. Müller, Basler Kommentar Strafrecht I, loc. cit., art. 98 N 2.