Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine
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L’avamprogetto lascia invece invariato a sette anni il termine per i delitti di scarsamedia gravità (comminatorie più lievi; art. 97 cpv. 1 lett. d AP-CP e 55 cpv. 1 lett. d AP-CPM).
Non sarebbe opportuno rinunciare a una tale differenziazione. Infatti, il termine di prescrizione di dieci anni proposto non dovrà applicarsi soltanto ai reati economici (complessi) a rischio di prescrizione, bensì anche a delitti «normali» del diritto penale fondamentale, militare e accessorio, scarsamente problematici in termini di prescrizione. D’altronde sarebbe difficile giustificare un termine di prescrizione di dieci anni per un delitto di gravità assimilabile a quella di una contravvenzione (p. es. pena pecuniaria massima di 30 o 90 aliquote giornaliere).
2.3.4 Disposizioni transitorie in materia di prescrizione (retroattività)
Il divieto di retroattività nel diritto penale impone che ogni atto vada giudicato secondo la legge vigente al momento in cui è stato commesso (art. 2 cpv. 1 CP). Una legge penale non può dunque produrre effetto retroattivo su condotte tenute prima della sua entrata in vigore. Il divieto di retroattività è tuttavia relativizzato dal principio della legge più favorevole: all’autore che commette il crimine o il delitto prima dell’entrata in vigore della legge penale, ma è giudicato soltanto dopo, si applica la nuova legge penale se più favorevole (art. 2 cpv. 2 CP). In materia di prescrizione, il principio della lex mitior è espressamente sancito all’articolo 389 CP, in base al quale un nuovo termine di prescrizione può applicarsi a un fatto accaduto prima dell’entrata in vigore di tale termine soltanto se più favorevole all’autore.
Siccome per determinati delitti la proposta di revisione parziale del diritto in materia di prescrizione costituisce un inasprimento del diritto vigente (cfr. n. 2.3.3), ai fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del nuovo termine continua ad applicarsi quello vecchio (più favorevole).
Il legislatore può derogare a questa regola prevedendo esplicitamente tale possibilità nella legge (art. 389 cpv. 1 prima parte del periodo CP) e se sussistono motivi importanti38. Tuttavia, finora si è avvalso di tale possibilità soltanto per i reati sessuali commessi su minori (art. 97 cpv. 4 CP e 55 cpv. 4 CMP)39.
L’avamprogetto rinuncia pertanto a introdurre una tale disposizione derogatoria.
2.4 Revisione di altre disposizioni?
2.4.1 Prescrizione dell’azione penale in caso di contravvenzioni
Alle contravvenzioni del diritto penale fondamentale si applica un termine di prescrizione di tre anni (art. 109 CP e 60e CPM). In base all’articolo 333 capoverso 1 CP lo stesso termine si applica se il diritto penale accessorio non prevede termini derogatori (p. es. art. 11 cpv. 3 DPA).
Vista la lieve gravità di questi reati, l’avamprogetto rinuncia ad aumentare il termine di prescrizione.
38 G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, 2005, § 4 N 11.
39 Prevista inoltre con l’attuazione nella legge dell’iniziativa sull’imprescrittibilità (cfr. n. 1.3.4).