Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine
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1.3.4 Revisioni del diritto in materia di prescrizione dell’azione penale
La modifica del diritto in materia di prescrizione dell’azione penale, avvenuta nel 2001/2002, ha istituito una normativa sostanzialmente nuova e semplificata in materia di prescrizione.
Nel diritto anteriore era possibile sospendere i termini di prescrizione di venti, dieci, cinque e un anno (art. 70 e 109 vCP)10. Inoltre la prescrizione s’interrompeva per ogni atto d’istruzione o decisione del giudice nei confronti dell’autore o in seguito all’impugnazione di una decisione11. Tuttavia, l’azione penale si prescriveva in ogni caso non appena il termine ordinario di prescrizione era superato della metà (del doppio nei casi di contravvenzione e delitto contro l’onore; cfr. art. 72 n. 2 vCP). Il reato non poteva più cadere in prescrizione dopo che una sentenza era passata formalmente in giudicato.
La revisione del 2001/2002 ha abrogato gli istituti della sospensione e dell’interruzione12. In compenso, i termini di prescrizione sono stati prolungati del doppio, in modo da corrispondere ai termini di prescrizione assoluti previsti dal vecchio diritto. Il termine di prescrizione per le contravvenzioni è stato portato a tre anni. Ai termini di prescrizione del diritto penale accessorio si applica la regola di modulazione di cui all’articolo 333 capoverso 6 CP. Affinché l’azione penale non si prescriva, non occorre più una sentenza passata formalmente in giudicato, bensì soltanto una sentenza di primo grado. Sono stati inoltre introdotti criteri speciali di prescrizione per reati gravi commessi su minori (art. 97 cpv. 2 CP e 55 cpv. 2 CPM).
Al momento è in corso l’attuazione legislativa dell’iniziativa sull’imprescrittibilità (art. 123b Cost.): il DFGP sta concretizzando l’imprescrittibilità di determinati reati sessuali commessi su minori impuberi negli articoli 101 capoverso 1 lettera e [nuova] e terzo periodo [nuovo] CP nonché 59 capoverso 1 lettera e [nuova] e terzo periodo [nuovo] CPM.
2 Attuazione del mandato parlamentare
Come accennato in precedenza, entrambe le mozioni sono riconducibili ai casi «Oil for Food» e «Swissair».
La vicenda «Oil for Food» verteva su possibili violazioni della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb, RS 946.231). 16 delle 55 imprese con sede in Svizzera non hanno subito alcun procedimento penale in quanto i reati erano già caduti in prescrizione – all’epoca il termine di prescrizione era di soli cinque anni in virtù del principio dell’applicazione della legge più favorevole (lex mitior).
Nel caso «Swissair» il problema era che rischiavano di cadere in prescrizione le fattispecie dell’amministrazione infedele (art. 158 CP), delle false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP) e dei favori concessi a un creditore (art. 167 CP). Si temeva la prescrizione di questi reati in seguito all’impugnazione di una condanna di primo grado. In virtù del principio dell’applicazione del diritto più favorevole, a
10 Il termine era sospeso se l’autore del reato scontava una pena detentiva all’estero (art. 72 n. 1 vCP).
11 In tal modo il termine riprendeva a decorrere (art. 72 n. 2 vCP).
12 Fatto salvo l’art. 11 cpv. 3 DPA.