Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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2.3.2 In che misura prolungare il termine di prescrizione per delitti?

Optando per questa soluzione, sorge la questione della misura in cui prolungare il termine di prescrizione per i delitti. È necessaria una determinata differenziazione rispetto ai termini di prescrizione per i crimini, data la diversa gravità dei reati.

Nel decidere l’entità del prolungamento occorre tenere conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, i cosiddetti reati economici non vengono alla luce appena commessi, bensì, per esempio, soltanto dopo il crollo di un costrutto societario fraudolento, il che in determinate circostanze può voler dire parecchi anni. Anche la denuncia scatta soltanto allora. Di norma i procedimenti penali in ambito economico richiedono molto tempo e rischiano pertanto di cadere in prescrizione. Nella maggior parte dei casi, a una lunga istruzione da parte del pubblico ministero con rinvio a giudizio segue un lungo periodo in cui i giudici studiano gli atti. Vari strumenti processuali (p. es. istanze probatorie, richieste di proroga dei termini, procedure di assistenza giudiziaria, ecc.) possono produrre ulteriori ritardi.

Va invece considerato che più è lungo il termine di prescrizione, più appare difficile la situazione probatoria31 e più aumenta il rischio che le autorità inquirenti debbano archiviare il procedimento per mancanza di prove o che i giudici debbano assolvere gli imputati. Inoltre il termine di prescrizione, per quanto lungo che sia, è inutile se le autorità inquirenti e i giudici non dispongono delle risorse necessarie (p. es. knowhow, personale).

Nel caso «Swissair» addotto dagli autori delle mozioni il problema risiedeva in particolare nel fatto che una sentenza avrebbe dovuto passare formalmente in giudicato entro il breve termine di prescrizione (cfr. introduzione n. 2), altrimenti la metà dei reati denunciati sarebbe caduta in prescrizione. La revisione del diritto in materia di prescrizione (cfr. n. 1.3.4) ha attenuato tale problema, in quanto per escludere la prescrizione è sufficiente una sentenza di primo grado pronunciata entro il termine di prescrizione. Le autorità inquirenti e i giudici di primo grado dispongono quindi di più tempo per indagare e giudicare i reati economici.

Inoltre gli articoli 358 segg. CPP, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevedono uno strumento di economia processuale, la cosiddetta procedura abbreviata, la quale consente alle parti che si sono accordate riguardo alla colpevolezza, alla pena e alle pretese civili di sottoporre il caso al giudizio del giudice competente omettendo talune fasi del procedimento, soprattutto della procedura preliminare32. La procedura abbreviata si applicherà proprio ai casi complessi di criminalità economica. L’omissione di determinate fasi procedurali aumenta la probabilità di riuscire a pronunciare una sentenza di primo grado entro un termine di prescrizione breve anche in casi complessi di criminalità economica. La procedura risulterà altresì accelerata dall’introduzione del «modello pubblico ministero», che rinuncia al giudice istruttore evitando così le lungaggini riconducibili a doppioni.

31 È vero che, per i casi di criminalità economica scoperti e denunciati a distanza di tempo, un lungo termine di prescrizione costituisce in pratica il presupposto per acquisire prove oggettive (p. es. documenti) e non dover archiviare il procedimento perché caduto in prescrizione. La particolare difficoltà consiste tuttavia proprio nel dimostrare soggettivamente la colpa degli autori. Con il passare del tempo diventa sempre più difficile addurre tale prova. In merito cfr. anche il n. 1.2.1 (interrogazione urgente del Gruppo socialista).

32 Messaggio del 21.12 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1197.