Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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indagini intense e spesso hanno implicazioni internazionali18. Alcuni autori includono anche l’assenza di violenza fisica o restringono il campo a crimini e delitti19.

Le caratteristiche citate si applicano a una serie eccezionalmente ampia di reati perpetrati per sfruttare il sistema economico legale a scopi criminali. I cosiddetti reati economici non rientrano soltanto nell’ambito del diritto penale fondamentale, ma anche in molti atti legislativi del diritto penale accessorio20.

Tuttavia, non si tratta di per sé di reati economici; possono essere classificati come tali in funzione del contesto in cui sono commessi. Le caratteristiche citate sono quindi soltanto indizi dell’eventuale presenza di un reato economico.

2.2 Varianti di attuazione respinte

2.2.1 Un elenco di reati economici nel Codice penale (militare)

Come illustrato al numero 1.3.3, in linea di principio la prescrizione dell’azione penale dipende dalla gravità oggettiva del reato desumibile dalla pena massima comminata dalla legge. In deroga a tale principio, per determinati gruppi di reati il legislatore ha introdotto normative speciali in materia di prescrizione.

In sede di attuazione delle mozioni è stata vagliata l’introduzione nel Codice penale (militare) di un elenco di reati economici ai quali applicare un termine di prescrizione speciale (più lungo), in deroga ai principi citati. Sono state considerate le due varianti seguenti:

a. I reati economici soggetti a un termine di prescrizione più lungo potrebbero

figurare singolarmente in un elenco di reati nel titolo sesto del Codice penale o nel titolo quinto del Codice penale militare (ad es. in analogia agli art. 97 cpv. 2 CP e 55 cpv. 2 CPM). In tal caso andrebbe tuttavia definito il concetto di «reato economico», per poter attribuire all’elenco i corrispondenti reati.

b. Per evitare una definizione precisa, il titolo sesto del Codice penale e il titolo

quinto del Codice penale militare potrebbero contemplare un termine speciale di prescrizione applicabile in generale ai reati di cui al titolo secondo e al titolo undicesimo21 nonché ad altri singoli reati del Codice penale (ad. es. analogamente all’art. 24 CPP).

L’introduzione di un tale elenco di reati è stata ritenuta problematica e quindi respinta per i motivi illustrati qui di seguito:

– Variante a: come accennato al numero 2.1, non esiste una definizione precisa

del concetto di «reati economici». È lecito dubitare dell’opportunità di definire

18 P. Herren, Misswirtschaft, op. cit., pag. 5.

19 N. Queloz, Criminalité économique et criminalité organisé: comment les differencier? in: Wirtschaftskriminalität, S. Bauhofer et al. (ed.), 1999, pag. 28 segg.; L. R. Blattner, Übersicht über die wichtigsten Tatbestände des StGB wirtschaftskriminellen Charakters, in: Der Schweizer Treuhänder, 5/01, pag. 407; C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, op. cit., n. marg. 3.

20 I reati economici rientrano, ad es., nell’ambito della proprietà intellettuale (LBI, LPM), della concorrenza sleale (LCSl), del diritto in materia di mercati finanziari (LBCR, LICol, LBVM), della legislazione in materia alimentare e di agenti terapeutici (LATer, LDAL, LOTC), del diritto fiscale (LIFD, LIVA), del diritto sul materiale bellico e le armi (LMB, LArm), del diritto doganale (LD) e dell’applicazione di sanzioni internazionali (LEmb).

21 Nei due titoli sono frequenti i cosiddetti reati economici del diritto penale fondamentale.