Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 16 pagine

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– una tale normativa non includerebbe tutti i cosiddetti reati economici, bensì

soltanto i reati di evento25. Molti sono invece i reati di condotta26. Ne conseguirebbe una mancanza di uniformità;

– inoltre, tale variante non sarebbe in grado di raccogliere consensi politici. Il

3 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso, a grande maggioranza, di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Bea Heim (06.402) (cfr. n. 1.2.5).

2.3 Variante di attuazione proposta: proroga dei termini di prescrizione generali del diritto penale

Per garantire la coerenza del diritto in materia di prescrizione ed evitare una nuova modifica radicale del sistema della prescrizione, l’avamprogetto propone di rivedere l’articolo 97 capoverso 1 CP (art. 55 cpv. 1 CPM) prolungando i termini di prescrizione generali del diritto penale. Tale proroga non si applicherebbe soltanto ai cosiddetti reati economici, bensì, in linea di principio, a tutti i reati disciplinati nel diritto penale fondamentale, militare e accessorio.

2.3.1 Quali termini di prescrizione prolungare?

I crimini e i delitti27 che possono essere considerati reati economici cadono in prescrizione dopo 15, rispettivamente sette anni.

Tuttavia, nei casi «Oil for Food» e «Swissair» si sono rivelati problematici soltanto i termini di prescrizione previsti per i delitti. Nell’ambito della criminalità economica non è noto nessun caso in cui il termine di prescrizione di 15 anni applicato ai crimini si sia rivelato troppo breve o insufficiente28. Pertanto l’avamprogetto non prende in considerazione di prolungare il termine di prescrizione di 15 anni previsto per i crimini (art. 97 cpv. 1 lett. b CP e 55 cpv. 1 lett. b CPM). La proroga di tale termine appare inoltre problematica alla luce del principio di celerità; vi si oppongono anche motivi inerenti all’acquisizione delle prove29. Termini di prescrizione troppo lunghi ostacolano l’inchiesta, con il rischio che non sia possibile accertare (a sufficienza) i fatti giuridici rilevanti30.

Di conseguenza, l’avamprogetto propone di prolungare soltanto il termine di prescrizione per i delitti, disciplinato nell’articolo 978 capoverso 1 lettera c CP rispettivamente nell’articolo 55 capoverso 1 lettera c CPM.

25 Affinché la fattispecie sia adempiuta, oltre alla commissione dell’atto è necessaria anche la realizzazione di un determinato evento (p. es. danno patrimoniale).

26 Affinché la fattispecie sia adempiuta, è sufficiente la commissione dell’atto. Un eventuale evento non rientra nella fattispecie.

27 Le contravvenzioni non sono state prese in considerazione. A tale proposito cfr. anche il n. 2.4.1.

28 Il fatto che un termine di sette anni è considerato troppo breve per l’inchiesta, mentre uno di 15 anni è ritenuto sufficiente risulta anche da un sondaggio condotto presso i pubblici ministeri in occasione della redazione di una dissertazione. Cfr. D. Grisch, Die strafrechtliche Verjährung der Wirtschaftskriminalität als Ausdruck der Klassenjustiz, Diss. Zurigo, 2006, pag. 65 seg.

29 Il termine di conservazione previsto nel diritto commerciale è ad es. di soli dieci anni.

30 In linea di principio, le stesse argomentazioni possono essere addotte anche per i reati imprescrittibili; non sono tuttavia state ritenute opportune in tale contesto, ove è stato dato maggior rilievo ad altri argomenti (p. es. tutela massima dei bambini, gravità eccezionale del reato e portata internazionale).